Residenza e dati anagrafici
Prova della residenza: le risultanze anagrafiche valgono come semplici presunzioni
T.a.r. Basilicata, Sezione 1, Sentenza 20 aprile 2011, n. 220
(Lex24) 12 settembre 2012

 

SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

Non sei ancora abbonato? Per scoprire come fare clicca qui

 

 

 

NOTIZIE CORRELATE

IN "GAZZETTA": Per la residenza arriva il silenzio-assenso

 


Notifica - Destinatario - Luogo di residenza o dimora - Determinazione - Luogo di dimora abituale - Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Superamento - Prova contraria - Onere a carico del destinatario della notifica.

 

La determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione deve avvenire avuto riguardo, in via esclusiva, al luogo ove essa dimora, di fatto, in via abituale. Le risultanze anagrafiche, invero, assumono mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e ben possono essere superate, proprio in quanto tali, da una prova contraria, la quale deve intendersi desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del Giudice di merito. Rispetto alle risultanze suddette, in particolare, deve riconoscersi prevalenza alla dichiarazione ed al comportamento del consegnatario della copia dell'atto, le quali comportano a carico del destinatario l'onere della prova della inesistenza del suo rapporto di convivenza con il consegnatario, nonché al domicilio eletto, stante il principio secondo cui lo scopo della notificazione è quello di far pervenire effettivamente l'atto al destinatario, ovvero di porre il medesimo in condizione di conoscerlo, sicché, se dopo aver eletto domicilio in un determinato luogo, la parte trasferisce altrove la sua effettiva dimora, le notificazioni devono essere in questa eseguite. Avuto riguardo alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che il comportamento del consegnatario dell'atto destinato all'odierna opponente - notificato presso il domicilio nel quale la stessa aveva già ricevuto ulteriori atti concernenti la medesima procedura - il quale, ricevendo l'atto, ha dichiarato di essere familiare convivente con il destinatario, come da annotazione riportata sull'avviso di ricevimento, ha di fatto generato la presunzione che presso quell'abitazione dimorava alche il destinatario opponente, non superata dalla prova contraria, gravante, per quanto innanzi, sul destinatario medesimo.

Tribunale Bari, Sezione 3 civile - Sentenza 15 febbraio 2012, n. 562

 

 

Residenza - Abituale e volontaria dimora in un dato luogo - Prova - Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Necessità di elementi idonei a superare la predetta presunzione - Caso concreto - Insussistenza di tali elementi - Correttezza della decisione della P.A. impugnata.
(L. 06.12.1971, n. 1034)


La prova della residenza può esser fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse, atteso che queste ultime hanno valore meramente presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo. E', tuttavia, altrettanto vero che, per vincere la menzionata presunzione, occorre che l'interessato adduca elementi di prova idonei. Orbene, nel caso concreto, avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento con cui il Comune resistente riconosceva al ricorrente i contributi previsti a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi sismici in relazione ad un immobile che, alla data del sisma, risultava essere la sua residenza, il ricorrente non ha fornito gli elementi necessari a superare la presunzione di cui sopra, come risulta dalla scarna documentazione trasmessa all'Amministrazione fra cui il contratto di fornitura dell'energia elettrica stipulato in data solo successiva a quella del sisma. Di talché, vertendosi in materia di procedimenti amministrativi volti all'individuazione degli aventi diritto a contributi pubblici, spesso anche di rilevante entità, si è ritenuto corretto da parte dell'Amministrazione dare prevalenza alle risultanze anagrafiche che indicavano la residenza dell'istante, alla data del sisma, in un alloggio diverso da quello danneggiato.
T.a.r. Basilicata, Sezione 1, Sentenza 20 aprile 2011, n. 220


LA GIURISPRUDENZA DI DIRITTO24
 

 

IMMOBILI: Donazione di beni altrui e acquisto per usucapione 

 

 Prezzo: 5,00 € + Iva



Residenza - Abituale e volontaria dimora - Dati anagrafici

La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo, che può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche. In mancanza però di prove concrete, l'amministrazione deve dare prevalenza ai dati anagrafici. (Fattispecie in tema di annullamento del provvedimento con cui il comune riconosceva al ricorrente i contributi previsti a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi sismici. Trattandosi di procedimenti amministrativi volti all'individuazione degli aventi diritto a contributi pubblici, spesso anche di rilevante entità, bene ha fatto l'Amministrazione a dare prevalenza alle risultanze anagrafiche che indicavano la residenza dell'istante, alla data del sisma, in un alloggio diverso da quello danneggiato, dal momento che il ricorrente per dimostrare la sua residenza aveva inviato solo un contratto di fornitura dell'energia elettrica stipulato in data successiva a quella del sisma).
T.a.r. Basilicata, Sezione 1, Sentenza 20 aprile 2011, n. 220




Eventi sismici - Danni alla propria abitazione - Assegnazione di un alloggio - Revoca - Impugnativa - Requisiti necessari per l'assegnazione - Residenza o domicilio nel comune colpito dal sisma - Definizione di residenza e di domicilio - Impossibilità di dedurre la mancanza dei predetti requisiti dal fatto che l'assegnatario svolga in altra città la propria attività lavorativa - Omessa valutazione di alcuni elementi dedotti dall'assegnatario, quali l'iscrizione anagrafica nel comune in cui aveva ottenuto l'alloggio - Illegittimità dell'atto gravato - Fondatezza del ricorso.

E' fondato il ricorso promosso al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con cui si revocava l'assegnazione dell'alloggio concesso alla parte ricorrente a seguito del danneggiamento ad opera del sisma e conseguente inagibilità dell'alloggio in cui risultava residente, allorché basato sull'erroneo presupposto dell'insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito necessario a tale assegnazione e consistente nell'avere la propria residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella "zona rossa" nel comune resistente, secondo quanto disposto dall'O.P.C.M. del 15 settembre 2009 n. 3806. In tal senso, si evidenzia come la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ovvero dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo della volontà di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo. Viceversa, il domicilio rappresenta il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. Tali condizioni non possono desumersi in via automatica, come accaduto nel caso concreto, dallo svolgimento di attività lavorativa in altra città, dovendo essere altresì valutato l'insieme di elementi da cui è possibile evincere quale sia l'effettivo centro di riferimento degli interessi di una persona, tenuto conto che la stabile permanenza sussiste anche nell'ipotesi in cui la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali, richiedendo, invece, il trasferimento in altro comune che vi si costituisca una permanente abitazione, con l'intenzione di fissarvi il centro della propria vita familiare e sociale, distaccandosi in modo definitivo dal comune di origine. E', pertanto, illegittimo il provvedimento recante la revoca dell'assegnazione dell'alloggio in questione, allorché l'Amministrazione competente, pur avendo l'interessata fornito una serie di indicazioni che avrebbero confortato la presunzione che scaturisce dall'iscrizione anagrafica nel comune resistente, si sia basata esclusivamente sul fatto della sede dell'attività lavorativa in altra città.
T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, Sezione 1, Sentenza 25 maggio 2011, n. 289

 



Residenza: prova - Residenza - Abituale e volontaria dimora - Elemento obiettivo della permanenza in tale luogo - Elemento soggettivo della volontà di abitarvi stabilmente - Prova - Domicilio - Sede principale degli affari e degli interessi di un individuo - Caso concreto - Atto recante l'esclusione del ricorrente dal nucleo familiare - Impugnativa a Asserita mancanza del requisito della stabile dimora nella città di L'Aquila di cui all'O.P.C.M. n. 3806 del 2009 - Illegittimità - Inidoneità degli elementi posti a fondamento dell'atto gravato - Annullamento dell'atto de quo

La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo della volontà di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo. Viceversa, il domicilio deve essere inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che va individuato non solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. Stante quanto detto, nel caso concreto, in cui i ricorrenti, padre e figlio, premesso di costituire parte di nucleo familiare assegnatario di alloggio del cd. "progetto C.A.S.E.", hanno impugnato il provvedimento con cui la Struttura commissariale resistente ha ritenuto di escludere dalla composizione di tale nucleo il figlio in quanto costui, studente universitario fuori sede e titolare di un contratto di locazione di durata triennale, non soddisferebbe il requisito della stabile dimora nella città di L'Aquila di cui all'O.P.C.M. 15 settembre 2009 n. 3806, è palese come il provvedimento impugnato sia illegittimo in quanto basato su gli elementi (iscrizione in una facoltà universitaria di altra città e detenzione di un alloggio in quella città) inidonei a dimostrare il mancato possesso del requisito della residenza in L'Aquila. Ne consegue l'annullamento dell'atto gravato.
T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, Sezione 1, Sentenza 28 aprile 2011, n. 215


LA GIURISPRUDENZA DI DIRITTO24
 

 

TABELLE MILLESIMALI CONDOMINIALI - Si cambiano a maggioranza? 

 

 Prezzo: 5,00 € + Iva


Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Nullità ed inesistenza - Residenza anagrafica - Valore presuntivo dei certificati di residenza anagrafica - Rilevanza del luogo di dimora effettiva ed abituale.

La domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della nullità e dell'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, eseguita presso una residenza anagrafica diversa da quella ove il destinatario risieda effettivamente, è priva di fondamento a nulla rilevando la produzione del certificato anagrafico dal quale si evinca la nuova, diversa residenza. La certificazione anagrafica, difatti, non costituisce piena prova rivestendo valore meramente presuntivo ed essendo sempre ammessa prova contraria. Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza rileva la dimora effettiva ed abituale per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo potendo essere superati dalla produzione di prove contrarie desumibili da qualsiasi fonte di convincimento liberamente valutabili dal giudice.
Tribunale di Bologna, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 marzo 2011, n. 745

Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Tardività della costituzione del convenuto - Rimessione in termini - Infondatezza della richiesta - Cambiamento della residenza anagrafica - Omessa comunicazione all'Ufficio Anagrafe - Responsabilità colposa della parte.

E' infondata la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla parte che abbia mutato la propria residenza omettendo di darne comunicazione all'ufficio anagrafe e demandando a terzi il compito di ritirare la sua corrispondenza nella propria cassetta postale. L'allontanamento volontario dalla residenza e l'incarico conferito a terzi di ritirare la posta, non integra una giusta causa per la rimessione in termini laddove il convenuto che la eccepisca si sia costituito tardivamente per non aver avuto tempestiva conoscenza della notifica dell'atto di citazione. La tardività della costituzione ed il divieto di compiere le attività processuali soggette al rigido regime delle preclusioni, è un fatto imputabile esclusivamente alla parte in virtù del generale principio dell'autoresponsabilità che impone oneri di diligenza minima in capo a ciascun consociato. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta presso la residenza anagrafica, piuttosto che presso la residenza di fatto, non costituisce giusta causa per la rimessione in termini ove il destinatario abbia colposamente omesso di denunciarne il cambiamento allo stato civile.
Tribunale di Bologna, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 marzo 2011, n. 695

 

LEGGI ANCHE

 

Il diritto di abitazione

 

Esecuzione forzata: il pignoramento di bene indiviso



SU LEX24 [ACCESSO RISERVATO AGLI ABBONATI]


 

L'abitazione principale fa i conti con i concetti di dimora e residenza

Il diritto di abitazione e i riflessi sulla disciplina condominiale

 

IMU - La nuova imposta comunale

I diritti reali su cosa altrui

Cerca un avvocato
Newsletter Diritto24

Vuoi essere sempre aggiornato?

Iscriviti alla newsletter di Diritto24

Mediacenter ed e-learning

I corsi E-Learning di Lex24

A cura della redazione di Lex24