Com'era prevedibile, le ripercussioni nel nostro Paese della sentenza della CGUE nel caso Google Spain in tema di c.d. "diritto all'oblio" non si sono fatte attendere: tra novembre e dicembre 2014, il Garante ha adottato ben nove provvedimenti sulla base di altrettante segnalazioni di cittadini conseguenti al mancato accoglimento, da parte di Google, delle loro richieste di deindicizzare pagine Web che riportavano dati personali (si trattava, in tutti i casi, di articoli di cronaca relativi a vicende giudiziarie, da sempre il contesto tipico delle controversie in materia di diritto all'oblio).
Di diritto all'oblio in Internet avevamo parlato già qualche tempo fa in un precedente articolo, per illustrare quella che era allora, ed era ancora fino a pochi mesi orsono, la "via" italiana alla sua tutela: in sintesi, responsabilizzare l'autore dell'immissione dei contenuti, più che i gestori dei motori di ricerca.
Ma, nel maggio 2014, su questi ultimi si è abbattuto il ciclone Google Spain, con l'affermazione del principio per cui secondo il diritto comunitario della privacy, sussistendone le condizioni – presenza di informazioni personali non veritiere, non pertinenti o non più pertinenti, non essenziali ecc. - il gestore di un motore di ricerca può essere obbligato a deindicizzare certi risultati per tutelare il diritto all'oblio della persona interessata.
La giurisprudenza del Garante si conforma ora a quella sentenza. In sette dei nove casi decisi, in realtà, il Garante ha respinto la richiesta di prescrivere a Google la deindicizzazione, giudicando prevalente l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni, sulla base del fatto che le vicende processuali in questione erano recenti e non erano ancora stati espletati tutti i gradi di giudizio. Ma nei due restanti casi l'Autorità ha accolto la richiesta dei segnalanti: nel primo, perché nei documenti pubblicati su un sito erano presenti numerose informazioni eccedenti, riferite anche a persone estranee alla vicenda giudiziaria narrata; nel secondo, perché la notizia pubblicata era inserita in un contesto idoneo a ledere la sfera privata della persona interessata (riportando informazioni relative alle sue abitudini sessuali). L'Autorità ha, quindi, prescritto a Google di deindicizzare le url segnalate.
Si tratta proprio del genere di provvedimento "legittimato" dalla decisione della Corte di Giustizia; ed è lecito attendersene altri simili.
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