Francesco Francica, avvocato - Carnelutti Studio Legale Associato
Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2017 n. 3234
Con sentenza del 30 giugno 2017 n. 3234, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire, confermando l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni, che la Pubblica Amministrazione non è tenuta a fornire un riscontro all'istanza formulata da un soggetto privato nell'ipotesi in cui l'atto espresso non potrebbe che sostanziarsi nel rigetto della domanda
La fattispecie riguarda il caso di un cittadino privato che, a seguito del silenzio serbato dal Comune in merito all'avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis, d.p.r. 327/2001, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a.
Il Comune nell'ambito del giudizio avviato avanti il Tar per la Calabria si è difeso evidenziando che:
i) sia in primo che in secondo grado, con sentenza passata in giudicato, il Giudice Ordinario avrebbe accertato l'irreversibile trasformazione del fondo e l'acquisto della proprietà in applicazione del principio giurisprudenziale, allora vigente, dell'occupazione invertita;
ii) in ogni caso il privato, chiedendo il risarcimento, avrebbe rinunciato al diritto di proprietà.
Il Tar Calabria, con sentenza n. 54 del 12 gennaio 2017 accoglieva il ricorso, disponendo l'avvio del procedimento nel termine di 30 giorni.
Nel proporre appello avverso la succitata sentenza, il Comune evidenziava di aver già corrisposto delle somme a titolo di risarcimento per il valore del bene perduto e che dunque l'avvio del procedimento acquisitivo avrebbe comportato un illegittimo ed ultroneo esposto di somme.
Il Consiglio di Stato adito, dunque, entrando nel merito dell'impugnazione formulata dal privato, ha evidenziato che "l'obbligo giuridico di provvedere […] sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487)".
Nel giudizio di impugnazione del silenzio ex art. 117 c.p.a., il giudice amministrativo di regola non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere; rimanendo precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi così all'Amministrazione stessa.
Tuttavia, nell'ambito del giudizio sul silenzio, il Consiglio di Stato ha evidenziato i casi in cui il giudice adito possa conoscere dell'accoglibilità dell'istanza, ovvero:
"a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c'è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione;
b) nell'ipotesi in cui l'istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l'Amministrazione a provvedere laddove l'atto espresso non potrebbe che essere di rigetto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1468)".
I Giudici di Palazzo Spada chiariscono che, nella specie, si configura la seconda ipotesi sopra delineata dovendosi pertanto constatare l'assenza di un obbligo in capo al Comune di riscontrare l'istanza del privato.
Il Consiglio di Stato chiarisce altresì che, "stante la natura abdicativa e non traslativa dell'atto di rinuncia, il provvedimento con il quale l'amministrazione procede alla effettiva liquidazione del danno - rappresentando il mancato inveramento della condizione risolutiva implicitamente apposta dal proprietario al proprio atto abdicativo che di esso rappresenta il presupposto - costituisce atto da trascriversi ai sensi degli artt. 2643, primo comma, n. 5 e 2645 cod. civ., anche al fine di conseguire gli effetti della acquisizione del diritto di proprietà in capo all'amministrazione, a far data dal negozio unilaterale di rinuncia" (cfr. Cons. Stato, n. 4636/2016, cit.)".
Pertanto, essendo nella specie sancito, con efficacia di giudicato da parte del Giudico ordinario, l'avvenuto acquisto del fondo da parte del Comune, il privato non può avanzare alcuna richiesta di avvio del procedimento acquisitivo ex art. 42 bis citato, soprattutto tenendo conto del fatto che con la richiesta di risarcimento danni avanzata a fronte dell'irreversibile trasformazione del fondo, nell'ambito del giudizio avviato avanti il Giudice Ordinario, il privato pone in essere una "rinuncia abdicativa" della proprietà.
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