(Trib. Torino, sez. lav., sentenza 7 maggio 2018 n. 778)
Commento a cura dell'avv. Rosario Salonia, Fondatore Studio legale Salonia Associati
La sentenza del Tribunale di Torino rappresenta la prima decisione sulla natura del rapporto di lavoro dei cd. riders nell'era della "gig economy".
Secondo il Tribunale non sarebbero emersi in giudizio i requisiti fondamentali della subordinazione. In particolare, nella sentenza viene dato rilievo al fatto che i lavoratori potessero gestire direttamente la disponibilità a prestare la propria attività relativamente ai turni di consegna utilizzando un'apposita funzione (swap), presente sulla app in loro dotazione, e addirittura potessero non presentarsi senza dare comunicazioni preventive (cd. "no show") senza che fossero previste conseguenze di natura anche latamente disciplinare.
Per meglio comprendere la fattispecie, si tenga conto che ai lavoratori in questione era richiesto, per lo svolgimento dell'attività, il possesso di una bicicletta e di uno smartphone.
Inoltre, dietro versamento di una somma (50 euro), venivano consegnati loro dispositivi di sicurezza e l'attrezzatura per il trasporto del cibo.
Il rapporto veniva quindi gestito attraverso una piattaforma digitale e un applicativo per smartphone.
L'azienda ogni settimana comunicava, tramite la predetta piattaforma, le fasce orarie di consegna cibo e il numero di riders necessari.
Ebbene, a fondamento delle proprie richieste, i riders, oltre a rammentare quanto sopra esposto circa la strumentazione e le modalità gestionali del rapporto, hanno evidenziato, in particolare, che la società avrebbe loro impartito direttive in ordine agli itinerari di consegna e impartito l'obbligo di effettuare le consegne in tempi prestabiliti.
Come detto, pure a fronte di questi dati, il Tribunale di Torino non ha ravvisato le caratteristiche tipiche della subordinazione, rigettando la domanda principale.
Inoltre, non è stata accolta neppure la domanda subordinata, relativa all'applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e, quindi, all'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Sul punto, il Tribunale ha interpretato la norma sopra richiamata nel senso che questa presupporrebbe, comunque, che il lavoratore sia sottoposto al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, non essendo sufficiente ai fini dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, che il potere in questione si estrinsechi solo con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
È di questi giorni la notizia che, anche il Tribunale di Milano sia pervenuto alla medesima conclusione rigettando il ricorso proposto da un rider di altra società del settore distribuzione cibo, giudizio in relazione al quale si è in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza.
Per completezza si rammenta che la vicenda è divenuta oggetto di un più ampio dibattito politico, essendo sempre di questi giorni un incontro tra il Ministro del Lavoro, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali ed i sindacati, tanto che si sta parlando di istituire una contrattazione collettiva di settore.
Sempre in chiave politica, si rammenta l'intervento del Comune di Bologna che, a tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, il 31 maggio scorso ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali e alcune piattaforme minori, la "Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano". Nella stessa direzione, anche la Giunta Regionale del Lazio ha deliberato di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale una proposta di legge avente ad oggetto "Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali".
Ovviamente, tali iniziative, in particolare quella della Regione Lazio, come evidenziato dai primi commentatori, suscitano dubbi in relazione al rispetto all'art. 117 Cost. in materia di competenza concorrente tra legislazione statale e regionale.
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