Il mancato inoltro dell'informativa «preventiva» e «successiva» in relazione alla contrattazione collettiva integrativa di istituto integra una condotta di natura antisindacale. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, accogliendo parzialmente il ricorso di una sigla sindacale e ordinando al Miur di «astenersi dal reiterarla in futuro» e «rimuoverne gli effetti», affiggendo la decisione stessa nella bacheca sindacale di un istituto comprensivo milanese.
Il Sole 24 ORE presenta PlusPlus24 Diritto
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RICORSO EX ART. 700 C.P.C.