La partecipazione al Seminario sarà valida al fine del conseguimento di tre crediti formativi per ciascuna sessione.

L’emanazione del regolamento n. 1169 del 25.10.2011 (pubblicato il 22.11 nella Gazzetta UE), che ha introdotto nuovi, penetranti obblighi d’etichettatura dei prodotti alimentari, deve ridestare l’immediata attenzione delle imprese produttrici su quali comportamenti commerciali, tra quelli inosservanti della disciplina comunitaria, possano assumere rilevanza penale, argomento su cui è tanto più determinante adottare serie valutazioni giuridiche preventive e politiche aziendali di compliance se si considera che la legge n. 99 del 23 luglio 2009, ridisegnando la tutela penale della proprietà industriale e della produzione ‘Made in Italy’, ha introdotto per numerosi reati di questa natura l’applicazione, a carico delle società nel cui interesse o a cui vantaggio i reati siano commessi, delle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001.
L’urgenza di verificare l’impatto delle nuove discipline comunitarie non discende solo dai tempi stretti d’operatività del regolamento (le cui disposizioni, a carattere self executing, assumeranno per lo più vigore a fine 2014) rispetto alle esigenze di adeguamento dei processi produttivi e delle connesse strategie comunicative e di packaging; ma anche e principalmente dall’impatto interpretativo che il regolamento del 2011 potrebbe avere da subito sull’applicazione giurisprudenziale dei reati in materia d’indicazione d’origine, provenienza e qualità delle merci: le decisioni delle magistrature penali di tutti i gradi, anche nella ‘prima linea’ dei provvedimenti di sequestro direttamente incisivi sui traffici, sono sempre state orientate, di fatto, dai sempre più stringenti ‘modelli culturali’ di lealtà (o quantomeno ‘non decettività’) delle informazioni commerciali offerti dalle discipline comunitarie extrapenali.
A tal proposito, l’art. 517 del codice penale punisce la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali (anche alimentari, se soggetti a trasformazione) con segni distintivi ingannevoli su origine, provenienza, o anche solo qualità: concetti, questi, che prevedibilmente saranno riempiti, nell’applicazione giurisprudenziale, attraverso il riferimento alla nuova disciplina comunitaria: l’art. 7 del regolamento UE n. 1169 del 2011 offre un’individuazione casistica di ambiti e tipologie comunicative in cui l’inganno o la suggestione può maturare, rendendo obbligatorio indicare in modo comprensibile, in una tabella dalle misure prescritte e dalla collocazione evidente, le informazioni nutrizionali fondamentali e rilevanti per la salute (ad es. contenuto energetico, percentuali di grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale; presenza di allergeni, data di scadenza, modalità di conservazione).
La violazione di queste disposizioni, ma anche la loro osservanza letterale accompagnata da altre indicazioni fuorvianti presenti nell’imballaggio, nella denominazione e nella descrizione grafica delle merci, rischierà perciò di assumere anche rilevanza penale ai sensi dell’art. 517, in quanto ingannevole quantomeno sulla qualità delle merci, se non anche su origine e provenienza, dove ad es. si abusi di denominazioni evocative di provenienza tipica. Sotto questo particolare profilo, l’art. 26 della nuova disciplina comunitaria, pur senza rimaneggiare espressamente i concetti di origine e provenienza già definiti dal Codice doganale comunitario (reg. 2913/1992 CE e reg. 450/2008/CE), prevede espressamente l’obbligo d’indicazione di origine e provenienza attraverso una casistica espressa, che detta prescrizioni, tra l’altro, circa alcuni prodotti alimentari (carni ricomposte, ‘simil-formaggi’) derivanti dalla fusione o mescola di più materie prime, anche aventi origine territoriale differente; quadro normativo cui deve aggiungersi, tra l’altro, la recente legge nazionale n. 4 del 3 febbraio 2011, che aveva già introdotto nel diritto interno ferrei obblighi di etichettatura dei prodotti agroalimentari, prescrivendo (art. 4) l’obbligo di dichiarare l’origine e provenienza anche delle singole materie prime, e qualificandone l’omissione (art. 5) come pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 22 del Codice del consumo.
Occorrerà perciò riverificare l’impatto che queste disposizioni possano avere sulla disciplina penale del ‘Made in Italy’ (art. 4, comma 49, legge n. 350/2003, che fa espresso riferimento alla disciplina comunitaria), per valutare se risulti modificata l’area dei comportamenti incriminati. Ad es., la nostra giurisprudenza (Cass., sez. III, 15.3.07, n. 27250) aveva considerato penalmente lecita la presentazione come italiana di macedonia di frutta in cui una percentuale delle materie prime fosse di provenienza estera, ma non è certo ipotizzabile, oggi, il sicuro mantenimento della stessa linea.
La partecipazione al Seminario sarà valida al fine del conseguimento di tre crediti formativi per ciascuna sessione.