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Già da tempo la magistratura del lavoro italiana si è dovuta occupare delle controversie concernenti il diritto dei dipendenti alla retribuzione per il tempo necessario ad indossare e togliere le divise o gli abiti da lavoro (volgarmente noto come contenzioso sul “tempo tuta”). Tale contenzioso presuppone che i tempi di vestizione e svestizione non siano stati oggetto di misurazione come orario di lavoro da retribuire da parte del datore di lavoro; in genere ciò significa che le attività di vestizione e svestizione vengono svolte rispettivamente prima e dopo la timbratura del badge/cartellino orologio e/o dell’inizio e della fine del turno lavorativo.
Il dibattito in materia si incentra sull’esistenza di un obbligo di fare confluire nella nozione di “lavoro” anche operazioni propedeutiche e successive all’attività lavorativa vera e propria, come la vestizione e la svestizione, e sulla conseguente inclusione del tempo dedicato a dette operazioni nell’orario di lavoro retribuito. Il parametro di riferimento è quindi rappresentato dalle definizioni legislative di “lavoro” ed orario di lavoro contenute nelle norme di legge di volta in volta vigenti e, segnatamente, nel Regio decreto-legge 15/03/1923 , n. 692, nel Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e nel successivo Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
In particolare, assumono rilevanza, ratione temporis, le seguenti definizioni legislative aventi carattere imperativo:
- quella contenuta nell’articolo 3 del RDL n. 692/1923, secondo il quale <<È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa>>;
- quella di “orario di lavoro” di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 66/2003, che considera tale <<qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni>>.
La soluzione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione appare univoca: le citate norme imperative impongono che i tempi di vestizione e di svestizione dei lavoratori devono considerarsi “lavoro” e vanno quindi come tale retribuiti, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga eterodiretta dal datore di lavoro. Più specificamente, secondo la Corte <<Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito>> (Cass. Civ. sez. lav. 08 settembre 2006 n. 19273, Giust. civ. Mass. 2006, 9; in senso conforme Cass. civ., sez. lav., 31 gennaio 2011 n. 2135 in Guida al diritto 2011, 9, 46 (s.m.); Cassazione civile sez. lav. 10 settembre 2010 n. 19358 Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 02 luglio 2009 n. 15492 Red. Giust. civ. Mass. 2009, 7-8).
L’univocità di tale orientamento non pare essere intaccata dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 8063 del 8 aprile 2011, non dovendo a tale riguardo trarre in inganno il seguente incipit della massima tratta da tale decisione: <<Non sono nulle le clausole contrattuali di un c.c.n.l. pubblico che non considerano i tempi di vestizione come orario di lavoro >>. La lettura della motivazione della sentenza consente infatti di chiarire che essa non intende riconoscere la legittimità di eventuali clausole contrattuali che, derogando a norme imperative di legge, non computano nell’orario di lavoro i tempi di vestizione/svestizione anche se eterodiretti. La portata della decisione in oggetto è diversa e più circoscritta: la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo quest’ultima dichiarato la nullità per contrarietà a norme imperative dell’articolo 5 del vigente Contratto Collettivo Metalmeccanici del settore pubblico, così come dell’articolo 5 del vigente Contratto Collettivo dell’industria metalmeccanica privata, sulla base dell’assunto che tali disposizioni illegittimamente escludessero dall’orario di lavoro i tempi di vestizione/svestizione, in particolare ove stabilivano che <<sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione>>. L’errore del giudice di merito, secondo la Corte, consiste nel non avere esplorato la possibilità di evitare la declaratoria di nullità dei citati articoli tramite una interpretazione “conservativa” della locuzione “effettiva prestazione” in essi contenuta, tale da includervi anche le attività di vestizione e svestizione; in altri termini, andava verificato << se, in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla disciplina legale dell’orario di lavoro presa in considerazione siano da ricomprendere nella nozione di lavoro "effettivo" come tale da retribuire, anche le attività preparatorie allo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre che siano etero dirette dal datore di lavoro; ed è indubbio che analogo criterio interpretativo andrebbe poi adottato anche in presenza di operazioni successive alla prestazione quando rivestano le medesime caratteristiche di quelle preparatorie>> (Cassazione civile 8063/2011 cit.). L’assunto è peraltro coerente con i precedenti giurisprudenziali su tale specifico punto, avendo la Corte affermato che la nozione di “effettiva prestazione” contenuta nell’articolo 5 dei contratti collettivi menzionati deve interpretarsi nel senso che <<siano da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività preparatorie o successive allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché eterodirette dal datore di lavoro, fra le quali deve ricomprendersi anche il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione>> (sentenza n. 15492/2009) . Ciò significa quindi che la Corte mantiene ferma l’inderogabilità delle norme di legge in base alle quali i tempi di vestizione/vestizione se eterodiretti vanno computati nell’orario di lavoro, prescrivendo che l’interpretazione della disposizione contenuta nei contratti collettivi relativa all’orario venga effettuata in conformità a tali norme.
I tempi di vestizione e svestizione sono una delle ipotesi, ancorché quella maggiormente dibattuta, di attività propedeutiche e successive alla lavorativa vera e propria, per le quali può porsi il problema del computo nell’orario di lavoro e della conseguente retribuibilità. Un breve accenno ad un altro di tali casi: quello del tempo di percorrenza dall’ingresso nell’azienda al raggiungimento del posto di lavoro. Ad avviso di chi scrive, risulta più arduo includere tale attività nella nozione di orario di lavoro; ciò alla luce del tenore della citata normativa, tra cui si segnala l’articolo 5 del RD 10/09/1923 , n. 1955, che espressamente stabilisce: <<Non si considerano come lavoro effettivo (…) il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro>>. Nondimeno, sono riscontrabili precedenti giurisprudenziali di merito i quali risolvono positivamente la questione sulla base del medesimo e già visto criterio dell’eterodirezione da parte del datore di lavoro, ritenendo che ove ricorra quest’ultima anche il tempo di percorrenza vada computato nell’orario di lavoro.
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