NOTIFICHE
Notifica della sentenza alla parte personalmente in forma esecutiva: non decorre neppure per il notificante il termine per impugnare
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza del 13.06.2011, n. 12898
avv. Lorenzo Venditti, Studio Patti (Lex24) 22 luglio 2011
/content/law24/civile/civile/primiPiani/2011/07/notifica-della-sentenza-alla-parte-personalmente-in-forma-esecutiva-non-decorre-neppure-per-il-notificante-il-termine-per-impugnare-/jcr:content/immagine/file
Non sei ancora abbonato a Lex24?
Per scoprire come fare clicca qui


Ad avviso delle Sezioni Unite, la notifica della sentenza effettuata in forma esecutiva alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione neppure per il notificante

 

Il termine breve per l’impugnazione decorre per tutte le parti solo dalla notifica della sentenza al procuratore costituito ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c.
L’art. 285 c.p.c., infatti dispone che “La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170” mentre l’art. 170 c.p.c. dispone che “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. (...)”

 

IL COMMENTO

Un primo, risalente, orientamento della Corte di legittimità sosteneva che la notificazione della sentenza effettuata in forma esecutiva alla parte personalmente fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nei confronti del solo notificante.
Naturalmente, per quanto riguarda la parte ricevente la notifica, il termine breve per l’impugnazione non può decorrere in quanto, con la notifica ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., non si perfeziona il procedimento di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c. che presuppone che un tecnico del diritto (l’avvocato costituito nel precedente grado di giudizio) possa valutare l’opportunità di proporre una impugnazione avverso la sentenza notificata.
Le ragioni addotte a sostegno di questo primo orientamento sono diverse.
In primo luogo, la notifica al procuratore costituito sarebbe una garanzia posta ad esclusiva tutela del soggetto soccombente che subisce la notifica della sentenza, laddove il notificante con il fatto stesso di prendere l’iniziativa della notificazione, dimostra di aver avuto la possibilità di valutare l’opportunità di impugnare o meno la sentenza nel termine breve.
In secondo luogo, la notificazione effettuata alla parte personalmente non sarebbe affetta da inesistenza ma da semplice nullità pertanto, il notificante non potrebbe beneficiare di una nullità a cui egli stesso avrebbe dato causa.
A partire dagli anni ’80 la Suprema Corte, sulla base del principio di comunanza per entrambe le parti del termine per l’impugnazione, ha ribaltato il precedente orientamento affermando che la notifica della sentenza in forma esecutiva, effettuata alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, non sarebbe idonea alla decorrenza del termine breve per impugnare né per la parte che ha ricevuto la notifica né per il notificante.
L’orientamento più recente critica la tesi precedentemente seguita sotto vari profili.
In primo luogo, si afferma che, sebbene la notifica al procuratore costituito, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, sia imposta dalla legge a tutela della parte ricevente, la parte istante che notifica la sentenza in forma esecutiva ex artt. 137 e ss. c.p.c. non intende interporre in mora la controparte ad impugnare la sentenza nel termine breve né – tantomeno – intende mettere in mora sé stesso.

 

continua su Lex24

 

 

 

Scopri i contenuti e le modalità di abbonamento. 
Scarica la brochure

 

 

I Dossier di Diritto24 - Notificazioni processuali 
Il dossier è interamente dedicato alle notificazioni processuali. Gli approfondimenti, sotto forma di questioni giuridiche, riguardano le modalità di notifica alle persone fisiche e alle persone giuridiche, i vizi e le procedure. Tra gli argomenti trattati, inoltre, vi sono le notifiche nel giudizio di primo grado, in appello e in cassazione; le analogie e le differenze con le comunicazioni. Vengono esaminati anche gli ambiti penali e amministrativi e su ogni argomento viene fornita puntuale dottrina e giurisprudenza.
Ancora non lo hai acquistato? Fallo subito a soli 5€ + Iva 20%

/content/law24/civile/civile/ultimoMese/jcr:content/mainRightSezioni/parsys/boxevidenza_2/image/file
Cerca un avvocato
Newsletter Diritto24

Vuoi essere sempre aggiornato?

Iscriviti alla newsletter di Diritto24

Mediacenter ed e-learning

I corsi E-Learning di Lex24

A cura della redazione di Lex24