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Vi è contrasto in giurisprudenza in relazione alla questione concernente la possibilità per i coniugi di inserire nell'atto di costituzione del fondo una clausola in forza della quale i beni oggetto del fondo stesso possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati col solo consenso di entrambi i coniugi, senza peraltro necessità di ricorrere all'autorizzazione giudiziale pur in presenza di figli minori.
L'interpretazione prevalente, ritiene che, qualora nell'atto costitutivo sia stata prevista la facoltà di ciascun coniuge di alienare o ipotecare i beni con il solo consenso dell'altro, non sia necessaria l'autorizzazione del giudice anche in presenza di figli minori.
Focus giurisprudenziale
L'interpretazione prevalente, ritiene che, qualora nell'atto costitutivo sia stata prevista la facoltà di ciascun coniuge di alienare o ipotecare i beni con il solo consenso dell'altro, non sia necessaria l'autorizzazione del giudice anche in presenza di figli minori.
Secondo la tesi più restrittiva invece la pattuizione contenuta nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, che escluda la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 169 c.c. per il compimento di atti di alienazione dei beni conferiti in fondo patrimoniale, è priva di effetto in caso di presenza di figli minori. La ragione di ciò va ricercata nel fatto che la funzione dell'autorizzazione giudiziaria, prevista dall'art. 169 c.c. è evidentemente rivolta ad accertare che gli atti di alienazione dei beni del fondo non pregiudichino gli interessi dei minori.
In particolare si sostiene che tale autorizzazione è prevista non a tutela degli interessi dei genitori, ma anzi a tutela di interessi potenzialmente in conflitto con questi. Secondo quest'orientamento ammettere la possibilità di sottrarre beni al fondo, evitando il controllo giudiziale, verrebbe a privare di significato la stessa funzione dell'istituto che è quella di apporre ai beni stessi un vincolo di destinazione.
Nel senso che non è necessaria l'autorizzazione giudiziale:
Tribunale di Milano, 29.04.2010
Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Atto costitutivo - Facoltà di libera alienazione dei beni - Autorizzazione giudiziale - Necessità – Esclusione
In materia di fondo patrimoniale , la clausola contenuta nell'atto costitutivo alla cui stregua io coniugi convengono che i beni appartenenti al fondo stesso potranno essere alienati , ipotecati o comunque vincolati sulla base del loro mero consenso, pur in presenza di figli minori , rende superflua ogni autorizzazione giudiziale.
Tribunale di Verona civile, Decreto 30.05.2000
Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Atto costitutivo - Facoltà di libera alienazione dei beni - Autorizzazione giudiziale - Necessità - Esclusione
In tema di alienazione di beni immobili conferiti in fondo patrimoniale, qualora nell'atto costitutivo sia stata prevista la facoltà di ciascun coniuge di alienare o ipotecare i beni con il solo consenso dell'altro coniuge, deve ritenersi non necessaria l'autorizzazione del giudice anche in presenza di figli minori (nello stesso senso Trib. Roma, 9 giugno 1998; Trib. Trapani, 26 maggio 1994).
Tribunale di Milano, Sentenza 23.02.2000
Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale - Atto costitutivo - Facoltà di libera alienazione dei beni - Autorizzazione giudiziale - Necessità - Esclusione
Nel caso in cui l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale preveda la possibilità di alienazione dei beni oggetto del fondo, non è necessaria l'autorizzazione alla vendita da parte del Tribunale neanche in presenza di figli minori. Tuttavia a seguito dell'alienazione del bene, il controvalore è automaticamente destinato a fondo patrimoniale.
Contra ; nel senso che è nullo l'accordo dei genitori che escluda l'autorizzazione giudiziale:
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