DL Liberalizzazioni
DL Liberalizzazioni: concorrenza e competitività passano anche attraverso una maggiore tutela di consumatori e microimprese
Decreto legge 20 gennaio 2012
Stefano Liso, praticante avvocato abilitato in Treviso 01 febbraio 2012


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Tra le tante novità introdotte con il D.L. 1/2012, cosiddetto decreto liberalizzazioni, non passano certamente inosservate quelle contenute nel capo II del titolo I sotto la rubrica "Tutela dei consumatori".
Il corpo normativo si snoda attraverso una serie di disposizioni che intervengono in maniera significativa sull'impianto normativo del codice del consumo, istituito con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al sol scopo di intensificare e rendere più incisiva la tutela del consumatore, in quanto soggetto contrattualmente debole nel sinallagma contrattuale.
Prima di addentrarci nell'esame del capo II del decreto, si precisa che le norme ivi contenute non potranno che essere lette in maniera organica con l'art. 2 del decreto legge in parola, istitutivo delle "sezioni specializzate in materia di impresa".
Sebbene sull'argomento si sia già ampiamente ed esaustivamente trattato in questa rivista, correva l'obbligo di un ulteriore cenno all'articolo in questione, se non altro perché le azioni collettive risarcitorie ("class action") di cui all'articolo 140 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, diverranno di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa,  la cui domanda dovrà essere, dunque, proposta al tribunale presso cui e' stata istituita la sezione specializzata secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 168/2003.


CAPO II
Tutela dei consumatori

Il capo II si concentra principalmente sulle modifiche al Codice del Consumo, introducendo:
a) alla già prevista tutela inibitoria (art. 37 cod. cons.), un'ulteriore forma di protezione a favore del consumatore, ossia la "Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie" (art. 37 bis cod. cons.);
b) alcuni correttivi all'art. 140 bis al fine di rendere più efficace l'azione di classe (art. 6);
c) una specifica forma di tutela per le microimprese allo scopo di porle al riparo da pratiche commerciali scorrette (art. 18).
Art. 5 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
Fino ad oggi la tutela dei consumatori era incentrata sulla configurazione di azioni inibitorie con riferimento specifico a clausole abusive nei contratti predisposti dai professionisti (art. 37 D.Lgs. 206/2005) e, successivamente, sulla possibilità di agire collettivamente a tutela del consumatore (impropriamente definita class action) giusta quanto sancito all'art. 140 bis del codice del consumo.

L'art. 5 del D.L. 1/12 aggiunge al codice del consumo l'art. 37 bis con cui viene attribuito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il potere di dichiarare vessatorie le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, conclusi per adesione attraverso l'utilizzo di moduli o modelli prestampati recanti le condizioni generali di contratto.

Detta facoltà può essere esercitata previo accordo con le associazioni di categoria, ovvero d'ufficio o su denuncia di consumatori interessati, al fine di:
a) diffondere la dichiarazione di vessatorietà della clausola attraverso la pubblicazione su una sezione appositamente creata nel sito web dell'AGCM, sul sito internet sul sito del professionista che utilizza la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad informare compiutamente i consumatori.
b) Consentire alle imprese di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla possibile vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.

L'obiettivo della diffusione della notizia è certamente quello di informare i consumatori e i professionisti della abusività della clausola, mentre  lo strumento dell'interpello preventivo messo a diposizione delle imprese mira a prevenire l'inserimento nei futuri contratti di clausole preventivamente dichiarate abusive.
Su quest'ultimo punto va ravvisato l'intento deflattivo del legislatore ponendo l'accento sul crescente numero di procedimenti aventi ad oggetto la materia in esame: le imprese, avvalendosi dell'istanza di interpello sulla possibile vessatorietà di clausole da adottare, si suppone non utilizzeranno quelle che saranno dichiarate abusive dall'Autorità.

Con lo stesso articolo viene introdotta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo affidando a quest'ultimo la competenza a decidere contro gli atti adottati dall'Autorità proprio in applicazione del nuovo art. 37 bis, lasciando intendere la rilevanza pubblicistica che hanno oramai assunto i contratti tra professionisti e consumatori.
In ogni caso viene preservata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.


Art. 6 Norme per rendere efficace l'azione di classe
L'azione collettiva risarcitoria, come noto, attribuisce alle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative di interessi della collettività, la legittimazione ad agire  nei confronti dell'impresa ritenuta civilmente responsabile per i danni derivanti da prodotti difettosi o pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza
Tuttavia, l'efficacia dell'azione collettiva era stata fortemente limitata a causa dell'infelice espressione adottata dal legislatore del 2007 che aveva introdotto il requisito della identità del diritto.
Per ovviare a tale inconveniente, l'art. 6 del decreto legge in commento sostituisce il requisito della identità con quello della omogeneità, ampliando in questo modo la portata dell'azione collettiva risarcitoria , richiedendo, ora, che si versi in situazioni semplicemente analoghe.
Art. 7 Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
Da ultimo, l'art. 7 del decreto liberalizzazioni estende la tutela prevista per i consumatori anche al mondo delle microimprese.
Il legislatore inserisce all'articolo 18, comma 1, del codice del consumo la lettera d-bis),  definendo con il termine “microimprese” tutte le entità, società di persone o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica adottata, esercitano attività artigianali a titolo individuale o familiare.
L'art. 7 modifica, altresì, l'articolo 19, comma 1, aggiungendo dopo le parole "relativa a un prodotto" le parole “nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.”
Con l'articolo 19, il legislatore aveva all'epoca fissato l'ambito di applicazione delle forme di tutela contro le pratiche scorrette e ingannevoli prendendo in considerazione tutte le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.
Il decreto, con l'articolo 7, estende l'ambito di tutela anche alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese, equiparando quest'ultime alla categoria dei  consumatori.
Si tratta non v'è dubbio di un dato di assoluta rilevanza atteso che, d'ora in avanti, anche le microimprese potranno avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali messe a disposizione dall'articolo 27 del codice del consumo oltre quella in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita garantita in via esclusiva dal d.lgs. 145/2007.


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