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Banche - Nullità del contratto-quadro - Forma scritta ad substantiam ex art. 23 TUF - Difetto - Restituzione al cliente capitale investito per obbligazioni Parmalat.
La mancata sottoscrizione del contratto-quadro di negoziazione di titoli obbligazionari comporta, ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. vigente al momento della stipulazione, la nullità del medesimo contratto. Tale nullità può essere superata solo qualora la scrittura privata venga dedotta dalla parte contraente che non l'ha sottoscritta con l'intento di far valere comunque il negozio giuridico in essa contemplato: in siffatto comportamento, infatti, si può riconoscere l'effetto di una tempestiva e valida manifestazione di volontà idonea ad integrare la manca sottoscrizione originaria. Tale principio, invece, non può trovare applicazione nel caso in cui la produzione in giudizio avvenga solo dopo che la controparte abbia già dedotto la predetta nullità, così manifestando la volontà di revocare il proprio consenso.
Tribunale di Parma, Sentenza 27 dicembre 2011, n. 1422
Crac Parmalat - Quantificazione del danno - Giudice civiel.
Va confermato sostanzialmente il diritto dei risparmiatori e della Consob al risarcimento da parte dei vertici della Parmalat del danno - innegabilmente provocato dall'alterazione delle false informazioni diffuse sullo stato dell'azienda – che deve comunque essere determinato dal giudice civile. Va infatti esclusa la possibilità di ipotizzare, per gli amministratori che hanno presentato ricorso, un'assoluzione nel merito, in un disastro finanziario che è il risultato di un combinato disposto tra gli illeciti del management e la connivenza delle società di revisione.<?
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 20 luglio 2011, n. 28932
Crac Parmalat - Diritti della difesa - Ragionevolezza del processo.
Peraltro, non viola i diritti della difesa il rifiuto di adempiere alla richiesta di sentire uno per uno i 32 mila investitori danneggiati - esigenza che nasceva dalla necessità di verificare se realmente la scelta di impiegare il proprio denaro nella società fosse stata presa dopo la diffusione dei falsi comunicati, o fosse il risultato di una spregiudicata condotta degli operatori finanziari, o delle banche, desiderose di disfarsi di titoli ormai inservibili -, in quanto anche il diritto di difesa trova il suo limite nell'esigenza costituzionale di fare un processo in tempi ragionevoli, senza contare che anche la verifica di altri condizionamenti non escluderebbe il rapporto causa-effetto contestato agli imputati.
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 20 luglio 2011, n. 28932
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni argentine - Valutazione di adeguatezza - Precedente acquisto di ibbligazioni a rischio - Rilevanza - Esclusione.
In relazione all'acquisto di obbligazioni argentine, il fatto che gli stessi investitori avessero acquistato, pochi giorni prima, obbligazioni Parmalat non fa venire meno l'inadeguatezza dell'operazione. Tale circostanza, se da un lato non vale per ciò solo a rendere gli acquirenti operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, dall'altro rende ancor più grave l'inadempimento del dovere di segnalazione dell'inadeguatezza da parte dell'istituto bancario, il quale avrebbe dovuto avvertire gli investitori della non congruità dell'operazione anche con riferimento alla composizione del portafoglio.
Tribunale di Perugia, civile, Sentenza 7 maggio 2011
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