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Utilizzo dell'immagine fotografica della minore - Esposizione della fotografia nella vetrina di un negozio - Abuso dell'immagine altrui - Tutela giudiziaria esperibile dai genitori esercenti la patria potestà - Violazione della legge sulla privacy - Trattamento dei dati personali - Limiti e presupposti per l'utilizzo. (L. 22.04.1941, n. 633, artt. 96, 97; c.c., art. 10)
Merita accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dai genitori, esercenti la patria potestà sulla loro figlia minore, al fine di veder risarciti i danni derivanti dall'esposizione dell'immagine di quest'ultima in una fotografia esposta nella vetrina di un negozio. In base al disposto degli articoli 10 c.c. e 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941, difatti, la pubblicazione dell'immagine di una persona è abusiva non solo quando avvenga senza il consenso della medesima ma anche quando non sussistano le altre circostanze, espressamente previste dalla legge, idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza come, ad esempio, la notorietà dei soggetti esposti o la carica pubblica ricoperta. Secondo la normativa sulla privacy, il trattamento dei dati personali è ammesso solo con il consenso dell'interessato e può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente e se è documentato per iscritto. Nel caso di specie deve senza dubbio ritenersi dato personale l'immagine fotografica esposta nella vetrina di un negozio al fine di conseguire un profitto, da cui derivi il diritto dei genitori di agire in giudizio al fine di veder risarcito il danno derivante dall'ingiusta lesione dell'interesse inerente la persona e costituzionalmente garantito.
Tribunale di Monza, Sezione 4, Sentenza 7 dicembre 2011, n. 3255
Diritto all'immagine - Diritto di ogni individuo a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata, senza consenso - Eccezioni - Ipotesi derogatorie previste dalla legge - Manifestazione del consenso - Finalità - Utilizzazione e sfruttamento della immagine esposta, riprodotta o messa in commercio - Efficacia temporale del consenso. (Cost. art. 2; c.c. art. 10; L. 22.04.1941, n. 633, artt. 96, 97)
Il diritto all'immagine, avente riconoscimento costituzionale nell'art. 2 della Costituzione, nonché nell'art. 10 c.c., deve intendersi come diritto di ogni individuo a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata, senza consenso, fuori dei casi consentiti dalla legge. Quanto al consenso richiesto dall'art. 96, L. n. 633 del 1941 ai fini della utilizzazione e dello sfruttamento della immagine esposta, riprodotta o messa in commercio, fatta salva l'ipotesi derogatoria di cui al successivo art. 97, si ritiene che la manifestazione dello stesso, costituisce negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile all'immagine, bensì unicamente il suo esercizio, per la cui manifestazione non sono richiesti particolari requisiti di forma, tanto che può essere espresso, quanto tacito. In merito alla efficacia temporale di una tale manifestazione, deve rilevarsi che in assenza di consenso espresso del soggetto ritratto alla divulgazione della propria immagine, ovvero qualora il limite espresso del consenso non risulta esplicitamente, l'autorizzazione prestata dall'interessato alla divulgazione della propria immagine ove non sia in concreto limitata nel tempo o comunque sottoposta a vincoli, deve intendersi prestata illimitatamente e subordinata solo al criterio del cd. uso prevedibile, con esclusione delle utilizzazioni che ne ledono il decoro, l'onore e la reputazione. Nella specie dalla documentazione versata in atti da tutte la parti e dalle dichiarazioni raccolte risulta che l'interessato ha concesso senza specifici limiti di tempo il diritto all'utilizzo della propria immagine a fini pubblicitari, senza particolari limiti e senza legami alla durata del rapporto di lavoro, per cui ciò che rileva è il tipo di utilizzo fatto dalla società, dovendosi verificare solo se si siano superati i limiti soggettivi ed oggettivi connessi alla concessione del consenso. In tal senso, invero, risultano illecite solo quelle pubblicazioni dei ritratti che violino i limiti soggetti, in relazioni ai soggetti in favore dei quali è prestato, od oggettivi, in riferimento alla modalità di divulgazione che hanno condizionato la prestazione del consenso all'utilizzo dell'immagine. Nella specie tale accertamento ha esito negativo.
Tribunale di Bologna, Sezione 3, Sentenza 13 dicembre 2011, n. 3465
Estorsione - Diritto di cronaca - Limitato al guadagno sulla pubblicazione.
In materia di confini tra il diritto di cronaca e il diritto all'immagine, costituisce un uso distorto del diritto a vendere immagini di personaggi noti ripresi in locali pubblici e configura i reati di estorsione e tentata estorsione l'uso di queste immagini per fare pressione sui diretti interessati a scopo di lucro. L'unica cosa che rende lecito il “commercio” dell'immagine è l'interesse dell'opinione pubblica a conoscere la notizia e lo scopo del professionista che fa il servizio. Quest'ultimo deve essere individuato nell'unica forma di utilizzazione economica consentita.
Corte di cassazione, Sezione 2 Penale, Sentenza 24 novembre 2011, n. 43317
Diritto d'autore - Diritto all'immagine - Pubblicazione di un ritratto fotografico oltre i limiti oggettivi del consenso prestato - Diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non - Sussistenza - Pubblicazione non autorizzata di immagine di persona non nota - Diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe dovuto essere presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso all'utilizzazione della propria immagine - Liquidazione in via equitativa - Parametri di riferimento.
Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 della L. n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate. La mancanza del consenso alla pubblicazione della propria immagine porta a ricondurre la fattispecie a quella dell'illecito aquiliano ai sensi degli articoli 10 e 2043 del codice civile ed obbliga il soggetto che ha proceduto all'illecita pubblicazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Quanto a quest'ultimo, deve rilevarsi che esso consiste nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione non autorizzata e di cui abbia fornito la prova. Tuttavia, se il soggetto leso non è persona nota e, perciò, non possono essere dimostrate le specifiche voci di danno non patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso all'utilizzazione della propria immagine. Tale importo va determinato in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.
Tribunale di Bologna, civile, Sentenza 14 dicembre 2011, n. 3475
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