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Reati contro la famiglia - Violazione degli obblighi familiari - Omesso versamento dell'assegno di mantenimento ai figli minori - Circostanze del reato - Presupposti di configurabilità - Irrilevanza della momentanea incapacità economica del prevenuto ove ascrivibile alla sua mancanza di volontà nel cercare un lavoro. (c.p., art. 570)
E' imputabile per il reato p. e p. dall'art. 570 c.p., il prevenuto che nella qualità di coniuge legalmente separato, serbando una condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglia, si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti sia la sua qualità di coniuge, sia la potestà genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Ai fini della configurabilità della fattispecie ascritta, non assume alcune rilevanza la circostanza per la quale il prevenuto si sia trovato in stato di momentanea incapacità economica nel caso in cui la stessa sia ascrivibile a sua colpa ed alla sua mancanza di volontà di cercare un lavoro stabile. Ne consegue che accertato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato deve concludersi per l'affermazione della responsabilità penale del prevenuto cui, in assenza di precedenti ostativi, può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tribunale di Padova, Sentenza 12 gennaio 2012, n. 2585
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Contestazione del reato a carico della madre del minore - Carenza di penale responsabilità - Causa del comportamento della donna - Condotta violenta del coniuge convivente con il minore - Personale situazione di svantaggio socio-culturale - Carenza di volontarietà della condotta. (c.p. art. 570)
Non può pervenirsi ad una declaratoria di penale responsabilità in ordine al delitto previsto e punito dall'art. 570 c.p., per difetto di volontarietà della condotta, a carico della madre del minore che del medesimo non si sia mai presa cura a causa, da un lato, del comportamento minaccioso e violento dell'ex coniuge, convivente con il figlio, e dei ripetuti inganni posti in essere dal medesimo che ad essa abbia sottratto e tenuto lontano la prole per lunghi anni, dall'altro, della propria situazione di svantaggio socio-culturale e del proprio vissuto di donna maltrattata. L'esatto riscontro delle menzionate circostanze nel caso specifico, stante, altresì, l'interesse mostrato dalla madre nei confronti del minore in seguito all'affidamento del medesimo in comunità, impongono di concludere per l'assoluzione della donna dal reato contestato per non aver commesso il fatto, in quanto le vicissitudini occorse hanno ad essa impedito di occuparsi attivamente e positivamente del figlio e di offrirgli quella cura e protezione che ogni minore ha diritto di ricevere da chi lo ha generato.
Tribunale di Monza, Sentenza 11 gennaio 2012, n. 2610
Reati contro la famiglia - Maltrattamenti in famiglia - Circostanze del reato - Condizioni di punibilità - Querela della persona offesa - Validità della querela presentata dall'anziano che dichiari di non ricordare di averla sporta - Validità della querela presentata dall'infermo non interdetto né inabilitato. (c.p., art. 572)
In merito all'imputazione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso dalla prevenuta che nella sua qualità di coniuge separata e convivente, maltrattati l'ex coniuge, dell'età di 83 anni, mediante ripetuti atti lesivi della sua integrità fisica e morale, è infondato il motivo di doglianza in forza del quale l'appellante deduca il difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale per aver negato, la vittima, confusa e disorientata, nel corso del processo penale, di aver sottoscritto un atto di querela nei suoi riguardi. Orbene, il motivo è destituito di fondamento potendo ascriversi, il fatto che la vittima dichiari di non ricordare di aver sottoscritto atti di querela, alla sua anziana età, non più nel pieno dei propri ricordi. Ciò non impedisce, però, che una querela sia stata concretamente presentata dalla p.o. e che detta querela possa ritenersi a tutti gli effetti valida costituendo principio consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale si ritiene valida la querela presentata in proprio dall'infermo di mente non dichiarato interdetto né inabilitato essendo necessaria la nomina di un curatore speciale solo nel caso in cui la persona offesa non sia in grado di proporre querela a causa della propria infermità.
Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza 3 gennaio 2012, n. 4121
Assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omesso versamento dell'assegno mensile stabilito dal giudice in sede di separazione - Reato perseguibile a querela revocabile della p.o. - Remissione di querela - Accettazione dell'imputato - Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. (c.p., art. 570; c.p.p., art. 129)
Il prevenuto che faccia mancare alla figlia i mezzi di sussistenza, omettendo di versarle l'assegno mensile di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione tra i coniugi, è imputabile per il reato p. e p. dall'art. 570 c.p. In ordine alla fattispecie ascritta si impone, tuttavia, la pronuncia di una sentenza di non doversi procedersi, per estinzione del reato laddove, prima dell'apertura del dibattimento, intervenga la remissione di querela della persona offesa, condizione di procedibilità del giudizio e l'accettazione della stessa da parte dell'imputato. Il reato in contestazione è procedibile a querela revocabile per cui, preso atto della capacità di chi rimetta la querela e di chi la accetti, nonché della mancanza di querelanti che non abbiano presentato remissione o querelati che non abbiano accettato, deve dichiararsi di non doversi procedere non sussistendo i presupposti per la pronuncia di una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2° c.p.p.
Tribunale di Taranto, Sez. 2, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 14
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Circostanze del reato - Reato permanente - Indicazione nel capo d'imputazione del giorno in cui è iniziata la condotta - Cristallizzazione della condotta delittuosa con la pronuncia della sentenza - Indicazione della data finale della condotta delittuosa e delimitazione temporale del fatto contestato. (c.p., art. 570)
Integra il reato p. e p. dall'art. 570 c.p., inerente la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta del prevenuto che faccia mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, legalmente separata, omettendo di versare la somma stabilita dal Tribunale nonché ogni altra forma di contribuzione diretta o indiretta. La condotta addebitata all'imputato integra un c.d. reato permanente allorquando il capo d'imputazione indichi solamente il giorno in cui sia iniziato il fatto delittuoso che deve ritenersi persistente fino alla pronuncia della sentenza di prime cure con la quale si cristallizzerà definitivamente la contestazione c.d. "aperta". Nell'ipotesi in cui, invece, il capo d'imputazione contenga la data finale, il fatto da giudicare è temporaneamente circoscritto e non possono addebitarsi al prevenuto fatti che abbiano formato oggetto di contestazione specifica.
Tribunale di Padova, Sentenza 5 dicembre 2011, n. 2500
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Impossibilità di adempiere per indigenza dell'obbligato - Rilevanza ai fini dell'esclusione del reato solo se assoluta ed incolpevole - Sussistenza - Effetti. (c.p., art. 570)
Ai fini dell'esclusione della responsabilità penale per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale, l'impossibilità di adempiere per indigenza dell'obbligato assume rilievo solo se a carattere assoluto ed incolpevole. Pertanto, né una condizione economica meramente disagiata, né l'incapacità determinata dal colpevole lassismo dell'obbligato possono valere quali cause di esclusione del reato in parola.
Tribunale di Firenze, Sez. 2, Sentenza 15 dicembre 2011, n. 6736
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