LA QUESTIONE DI DIRITTO24 - RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Il danno da ritardo aereo: profili di responsabilità patrimoniale e non del vettore
di Raffaele Cusmai - Avvocato del Foro di Roma, Carpineti-Cusmai Studio legale (Ventiquattrore Avvocato)
11 gennaio 2012

La Questione di Diritto24 propone una risposta ad una singola problematica giuridica, arricchita da un approfondimento d'autore.

 

L'attesa per l'imbarco del passeggero, quale conseguenza di un ritardo dovuto a cause imputabili alla compagnia aerea, può rappresentare la fonte di un danno non patrimoniale risarcibile?

 

la RISPOSTA IN SINTESI

In tema di contratto di trasporto aereo, il vettore risponde del danno per il ritardo nel trasporto aereo dei viaggiatori.

Ciò comporta, quindi, la responsabilità della compagnia aerea per i danni cagionati al viaggiatore per l'omesso adempimento di tutte le obbligazioni poste contrattualmente a suo carico.

Tuttavia, egli può essere liberato dall'obbligo risarcitorio ove dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili al fine di evitare il prodursi del danno.

Ciò comporta che, in assenza della prova liberatoria, il vettore è tenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non.

In particolare, può essere liquidato anche il c.d. danno esistenziale destinato a ristorare il particolare stato d'animo di ansia, nervosismo e frustrazione causato dalla prolungata attesa per il ritardo dei voli.

Tale voce di danno, tuttavia, viene liquidata in applicazione dell'art. 1226 c.c. in via equitativa (Giudice di Pace di Milano, Sez. II civ., 19 febbraio 2010, n. 3541).

 

NELLA QUESTIONE LE RISPOSTE SU:

  • La natura della responsabilità da ritardo aereo
  • L'Onere della prova
  • La giurisprudenza comunitaria
  • La Carta dei diritti del passeggero
  • Il danno da vacanza rovinata
  • La giurisprudenza comunitaria


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  • La responsabilità extracontrattuale da inadempimento
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