di Daniele Minotti
E' a rischio Internet libera? Parrebbe di sì. Lo sostengono i promotori di “Sito non raggiungibile”, un'iniziativa volta a contrastare una delibera Agcom formalmente voluta per tutelare il diritto d’autore in Rete (e non solo), ma che i suddetti temono possa diventare strumento di censura per le voci telematiche.
La delibera in questione è, per la precisione, la n.668/10 Cons del 17 dicembre 2010, ma soltanto nelle ultime settimane l'allarme dei promotori è stato raccolto e riportato dai media. Ciò perché si teme che il 6 luglio, pur dopo una consultazione pubblica, i lineamenti proposti da Agcom possano diventare un vero e proprio regolamento.
Ma vediamo, nel dettaglio, gli opposti argomenti partendo da una breve disamina della delibera.
La proposta di Agcom è, come detto, rivolta alla tutela del diritto d'autore in Rete, conseguentemente mira a colpire gli illeciti connessi mediante una “procedura estremamente semplice nei modi e celere e certa nei tempi” da affiancare all'azione penale, chiaramente di competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Tale potere in capo all'Agcom poggerebbe su alcune basi legislative. Per citare le più rilevanti:
- l'articolo 182-bis Legge sul diritto d’autore che attribuisce all'Authority poteri di vigilanza al fine di prevenire e accertare gli illeciti in tema di diritto d'autore, anche se limitatamente ai “contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet)”;
- il Dlgs 70/2003 che, in alcune disposizioni, prevede in capo alle autorità amministrative di vigilanza il potere di ordinare ai prestatori di servizi di impedire o porre fine alle violazioni a detta disciplina;
- il Dlgs. 44/2010 (cosiddetto “decreto Romani”) che è intervenuto sul Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - già Testo unico della radiotelevisione – inserendo l’articolo 32 bis che prevede un potere regolamentare in capo dall'Agcom sulla tutela del diritto d'autore;
La procedura si svilupperebbe in cinque fasi:
1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo;
2. in caso di mancata rimozione del materiale entro le 48 ore, segnalazione all’Autorità;
3. verifica dell’Autorità in contraddittorio con le parti (per la durata massima di 5 giorni);
4. adozione da parte dell’Autorità del provvedimento di ordine alla rimozione o di inibizione al raggiungimento di siti collocati all'estero;
5. monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso
di reiterata inottemperanza ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 249/1997
Dal canto loro, i promotori di “Sito non raggiungibile” sostengono, anzitutto, che la delibera riguarderebbe anche il sospetto su un singolo contenuto, per giunta senza distinguere tra siti e portali privati o pubblici o a fini di lucro, amatoriali o blog personali, lasciando, così, intendere sproporzione tra illeciti e rimedi (addirittura “automatizzati”) nonché possibili sperequazioni.
Peraltro, la procedura riguarda espressamente anche i siti esteri che, però, possono essere tecnicamente inibiti soltanto completamente e non nel singolo contenuto illecito, alla stessa stregua di più turpi siti pedopornografici o di azzardo illegale.
Un'ulteriore critica va al ruolo che l'Agcom vorrebbe assumere, formalmente alternativo a quello dell'Autorità giudiziaria, di fatto – sempre secondo i promotori – non garantito nella stessa misura, comunque, non sottoposto ad alcun controllo da parte di quest'ultima, dunque possibile strumento di censura al di là di ciò che formalmente dovrebbe tutelare (il diritto d'autore).
In realtà, l'argomento più solido sembra, però, essere quello più strettamente giuridico. Invero, proprio il “decreto Romani” ha escluso un potere regolamentare in capo ad Agcom relativamente a siti privati o di distribuzione di contenuti audiovisivi per fini di scambio; barriera pienamente operativa sulla quale l'Autorità ha tentato di minimizzare, di fatto riconoscendo i limiti del proprio intervento.