TARIFFE PROFESSIONALI
Abrogazione delle tariffe, il tribunale di Cosenza rinvia alla Consulta
Francesco Machina Grifeo (Guida al Diritto) 02 febbraio 2012
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Dopo l’abrogazione delle tariffe forensi da parte del Dl liberalizzazioni - il cui iter in commissione Giustizia al Senato ha ricevuto ieri un primo stop - il rischio, ampiamente annunciato dal Cnf, è quello della “paralisi dei procedimenti di liquidazione in sede giurisdizionale”. La norma, infatti, prevede che, cassate le tariffe, il giudice debba prendere come riferimento i “parametri” fissati con un apposito decreto dal ministero della Giustizia. Il decreto però non c’è, e così il tribunale di Cosenza, ordinanza 1° febbraio 2012, ha sospeso la decisione sulle spese, rinviando i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del Dl 1/2012 alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Carta.

Secondo il magistrato la situazione è paradossale essendo egli tenuto al rispetto di parametri di liquidazione “obbligatori ma inesistenti”, il che lo pone nella condizione di non poter determinare “in termini oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della parte soccombente”.

 

Oua, condivisibile il rinvio alla Consulta
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, «l’ordinanza del Tribunale dimostra quanto sia stato superficiale l’intervento del Governo sulle tariffe professionali». «È bene ricordare – aggiunge - che la innovativa disciplina legislativa ha, sin dalla sua entrata in vigore, sollevato drammatici interrogativi in ordine ai criteri cui il giudice è tenuto a conformarsi nel liquidare gli “onorari di difesa” da porre a carico della parte soccombente ». «La nostra richiesta principale - conclude de Tilla - è che venga soppresso l’articolo 9 del decreto legge sull’abrogazione delle tariffe professionali, che, invece, devono rimanere come punto di riferimento dell’accordo contrattuale tra avvocato e cliente, nonché della liquidazione giudiziale”.  E rinnova l’appello ad aderire alle due giornate di sciopero indette per il 23 e il 24 febbraio».


Iter in salita per il Dl liberalizzazioni

Intanto ieri la commissione giustizia del Senato si è espressa a maggioranza, con un parere contrario a tre articoli del decreto: fra cui proprio l’articolo 9 che riguarda l’abolizione delle tariffe professionali, oltre al tribunale delle imprese, e quello che riguarda l'efficienza produttiva del risarcimento diretto e del risarcimento informa specifica. Inequivocabile il commento del presidente della Commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli: «Si trattava di norme inaccettabili nel merito e che comunque non sarebbero dovute rientrare in un decreto legge». L'auspicio del presidente è che «il governo prenda atto di questo motivato parere e ne tragga le dovute conseguenze.


L’ordinanza di Cosenza

Per il giudice Greco che ha firmato l’ordinanza del tribunale di Cosenza la strada era obbligata. Infatti, “l’assenza di alcuna disciplina transitoria non consente di ritenere ultrattivo il vecchio regime delle tariffe”, obbligandolo all’opposto, secondo il principio “tempus regit actum” che regola le norme processuali, ad applicare da subito il nuovo regime ai processi in corso. Non essendo neppure legittime interpretazioni restrittive, come quelle che ridurrebbero la portata della norma esclusivamente alle controversie aventi ad oggetto i compensi.


L’ambito di esercizio dell’equità

Insomma, l’“espressa abrogazione” delle vecchie tariffe non consente di utilizzarle “quali parametri” in via analogica e “tantomeno” in via equitativa. Semmai l’equità potrà avere uno spazio sarà nel determinare il preciso ammontare degli onorari “nell’ambito dei, presumibilmente, elastici parametri che il ministero competente avrà cura di adottare”. Ma non già nell’individuare “autonomamente” i criteri cui ancorare la determinazione equitativa.


Tribunali, dunque, con le mani legate: costretti da un parte a decidere dalla “indefettibilità della giurisdizione” che non consente dilazioni; ma bloccati, dall’altra, proprio nelle decisioni da una materia scivolosa per cui qualunque soluzione “implicherebbe il rischio concreto di dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni simili”, perché fondate sulla “equità soggettiva del decidente”. Una situazione non aggirabile dal giudice obbligato comunque a decidere per non ledere il principio della ragionevole durata del processo.


La violazione della Carta
Del resto, secondo l’ordinanza, l’assenza di una disciplina transitoria si pone “in netto contrasto con il canone di rango costituzionale della ragionevolezza”. E, mentre non c’è spazio per possibili interpretazioni conformi alla Carta, la norma, così com’è, “vulnera il diritto ad agire e resistere in giudizio” (24 Costituzione). Non solo, vi sarebbe anche una violazione dell’articolo 3 della Costituzione dando “di fatto e al di là di alcuna espressa attribuzione” una facoltà “ampiamente discrezionale” al giudice senza che però fornirgli alcun ragionevole ancoraggio a parametri certi e controllabili. Così, frustrando, anche il diritto della parte soccombente di insorgere nei confronti di un provvedimento che risulti, eventualmente, incongruo o esorbitante.


Tutte queste ragioni hanno portato il giudice ha ritenere, in primis, la questione rilevante nel procedimento specifico e poi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità.

 

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