Per il Governo non c’è alcun vuoto normativo da colmare sulle tariffe forensi. A soccorrere l’organo giurisdizionale nella liquidazione degli onorari è direttamente il codice civile. L’articolo 2233, infatti, detta i criteri da seguire nel caso in cui il compenso “non può essere determinato secondo le tariffe”. Comunque, per ovviare alle difficoltà interpretative il ministero della Giustizia sta predisponendo un emendamento volto ad introdurre una disciplina transitoria. È questa in sintesi la risposta fornita il 2 febbraio scorso, dal sottosegretario Mazzamuto, ad una interrogazione in commissione Giustizia della Camera sollevata dall’onorevole Capano.
Tribunali in ordine sparso
Intanto, sono numerosi i tribunali che nell’incertezza hanno fornito proprie indicazioni ai giudici in merito alle modalità di liquidazione delle tariffe. A Verona, per esempio, il presidente Gilardi ha interpretato la norma come applicabile unicamente per i “contratti d’opera professionale stipulati dall’avvocato successivamente all’entrata in vigore della norma”. Mentre con riguardo alla cause già in corso ha stabilito che devono essere applicate le tariffe fissate dal Dm 127/2004.
A Milano i Presidenti del Tribunale e della Corte di Appello hanno indicato provvisoriamente quali criteri orientativi di riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli avvocati.
Più radicale la posizione del Tribunale di Cosenza che con ordinanza 1° febbraio 2012 ha sospeso la decisione sulle spese, rinviando i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del Dl 1/2012 alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Carta.
La risposta del Governo
Secondo l’esecutivo, dunque, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del Dl 24 gennaio 2012 n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo. L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe può esserlo: a) in base agli usi; b) in mancanza di usi, da parte del giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
“Si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, - prosegue il Governo - un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate”, e ciò “nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali”.
Ma anche in mancanza di usi normativi, per l’Esecutivo, il giudice avrebbe comunque dei riferimenti normativi per liquidare il compenso. In particolare il codice civile, articolo 2233, prevede “un criterio residuale” e cioè quello per cui le tariffe, abrogate dal Dl, “potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo” per valutare l'adeguatezza del compenso in base “all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
Ad ogni modo, per porre un argine alla confusione interpretativa, il sottosegretario Mazzamuto riferisce che è allo studio dell'Ufficio legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al Ddl di conversione del decreto volto ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali.
L'approfondimento di Lex 24