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Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
Legge Pinto: il modulo del ministero per la verifica dei risarcimenti

Con la circolare numero 22/E del 11 giugno 2012 ed il relativo comunicato stampa della stessa data, l’Agenzia delle entrate ha fornito ai suoi Uffici legali le linee guida relative alle attività istituzionali per il 2012, confermando l’impegno già assunto in passato a ridurre il contenzioso fiscale, anche tramite il nuovo strumento della mediazione, ed a migliorarne la qualità.
Lavorazione delle richieste di definizione delle “liti minori”. Tra gli aspetti peculiari dell’attività degli Uffici legali per il 2012 rientra la gestione delle richieste di definizione delle “limi minori”. Come noto, infatti, l’articolo 39, comma 12, del DL 98/2011 ha previsto la possibilità di definire le liti di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, che siano pendenti alla data del 31 dicembre 2011. A tal proposito, con il documento di prassi in oggetto è stato precisato che gli Uffici legali devono lavorare e liquidare le domande pervenute dai contribuenti, sospendere la riscossione e procedere ai relativi sgravi, predisporre e trasmettere gli elenchi delle controversie interessate alle Commissioni tributarie, comunicare ai contribuenti gli esiti delle richieste ed esaminare i provvedimenti giurisdizionali di estinzione.
Mediazione da concludere entro 90 giorni dalla domanda. L’altra grande novità del 2012 concerne l’istituto della mediazione per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 (aggiunto dall’articolo 39, comma 9, del DL 98/2011). A tal proposito, è stato istituito un nuovo apposito indicatore, “Esame di istanza di mediazione”, al fine di monitorare l’esame sistematico ed effettivo delle istanze presentate dai contribuenti e la conclusione del relativo procedimento. L’Agenzia delle entrate ha fissato prudenzialmente un obiettivo del 90%, ricordando, in merito alla tempestività della conclusione dei procedimenti, che essi devono essere terminati entro novanta giorni dall’istanza, considerando come data conclusiva quella di sottoscrizione dell’accordo di mediazione, ovvero quella di notifica o comunicazione dell’atto di accoglimento o diniego della domanda presentata. È stato ricordato, infine, che i novanta giorni previsti per l’iter in oggetto non risentono della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.
Autotutela sempre attivata in presenza dei presupposti. L’Atto di indirizzo 2012-2014 prevede che le agenzie fiscali garantiscano e migliorino la difesa degli interessi erariali in giudizio, soprattutto per quanto concerne le controversie di maggiore rilevanza economica e giuridica. Per questo motivo, con la circolare in commento, la Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso ha stabilito che i procedimenti di mediazione devono tempestivamente essere portati a termine, assicurando la “giusta imposizione” in relazione ad ogni posizione fiscale, evitando di incorrere in contenziosi che possano determinare la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria. I procedimenti che, invece, non possono formare oggetto di mediazione, devono essere attentamente valutati per stabilire il relativo grado o rating di sostenibilità in contenzioso. L’Agenzia delle entrate ha confermato, poi, che l’autotutela deve essere prontamente attivata tutte le volte in cui se ne verifichino i presupposti, così come la conciliazione giudiziale deve essere esperita ogni vota che appaia possibile e probabile. Devono comunque essere sempre applicate tutte le direttive di abbondono delle controversie e devono altresì essere attentamente valutate le probabilità di accoglimenti di eventuali appelli o ricorsi per Cassazione.
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Gli Uffici devono partecipare almeno al 98% delle udienze. Per quanto concerne i budget di produzione e gli indicatori di azione, anche per il 2012 sono stati stabiliti i relativi indicatori soglia, ovvero valori percentuali al di sotto dei quali gli Uffici non dovrebbero mai scendere, perché causerebbero conseguenze pregiudizievoli per l’Agenzia, anche in relazione alla Convezione triennale stipulata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, è stato fissato l’indicatore soglia del 90% per l’esame delle istanze di mediazione notificate a partire dal 2 aprile scorso. La percentuale prevista per le costituzioni in Commissione tributaria, invece, è del 98%, sia per il primo grado che per il secondo. L’indicatore soglia relativo alla partecipazione alle udienze pubbliche è anch’esso del 98%, ma da quest’anno il valore rilevante delle controversie che concorrono alla formazione dell’indicatore è stato innalzato a 10.000 euro dai precedenti 5.000 euro. Per quanto concerne, infine, gli indici di vittoria numerici e per valore, è stata effettuata l’assegnazione dei target ad ogni singolo Ufficio, con separata nota.
Prosegue il progetto “Qualità del contenzioso”. In conclusione, nel documento di prassi in commento, è stata confermata la prosecuzione del progetto “Qualità del contenzioso tributario”, volto ad aumentare gli esiti favorevoli all’Amministrazione finanziaria delle controversie di maggior rilievo economico. Inoltre, è stata richiamata l’attenzione sull’attività di coordinamento ed indirizzo a cui sono tenute le strutture centrali e regionali in ottemperanza all’Atto di indirizzo 2012-2014.
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