Il Dlgs 23 maggio 2011 n. 79, entrato in vigore il 21 giugno scorso, si compone di due distinti interventi. Il primo, che contiene la normativa statale sull’ordinamento e il mercato del turismo, attua la delega prevista dalla legge 246/2005. Il secondo recepisce la direttiva n. 2008/122/Ce sui contratti di multiproprietà, quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e gli accordi di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009. Nelle intenzioni del Governo, il Codice (allegato 1 del Dlgs n. 79) punta a promuovere e a tutelare il mercato del turismo mediante il coordinamento sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e in conformità all’ordinamento comunitario. Il nuovo testo riprende numerosi elementi della disciplina previgente, innanzitutto la legge 135/2001 («Riforma della legislazione nazionale del turismo»), razionalizzandoli e in qualche caso aggiornandoli, come accade con la definizione di impresa turistica (articolo 4) e le norme sulle professioni (articoli 6 e 7) che prevedono un nuovo canale di inserimento fondato sulla stipula di accordi con università, scuole e ordini professionali per l’organizzazione di attività di formazione. Il titolo III del Codice regola lo svolgimento dell’attività ricettiva sulla base di obiettivi di semplificazione. Negli articoli da 8 a 15 sono disciplinati la classificazione delle strutture e i loro standard qualitativi. L’articolo 16 prevede che per l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive - comunque obbligate al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro - sia sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Le nuove norme regolano anche i “pacchetti” e la tutela del consumatore-turista, riprendendo il Codice del Consumo, integrato con altre disposizioni, come gli articoli sulla «Carta dei servizi turistici pubblici», sulla composizione delle controversie e sull’organizzazione di una struttura centralizzata per la gestione dei reclami.
Tra le altre novità è esplicitamente prevista la risarcibilità del «danno da vacanza rovinata», correlato al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Rilevanti, inoltre, la definizione della nozione di “inesatto adempimento” delle obbligazioni assunte con la vendita del “pacchetto” (articolo 43) e degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (articolo 50). Modificata anche la disciplina della multiproprietà e rafforzata la tutela del contraente-consumatore con nuove norme sulla completezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto e sul diritto di recesso. A superare la frammentazione dell’offerta è infine destinata la promozione di circuiti turistici tematici e di eccellenza, incentivata anche con attestazioni, riconoscimenti e premi per le migliori imprese. (a cura di Rosa Maria Attanasio, Carmine De Pascale, Simona Gatti e Luigi Petrella)