Aumento dell’Iva, società di comodo e ritorno delle “manette” agli evasori. Con questi argomenti si chiude l’analisi della conversione della cosiddetta “Manovra di Ferragosto”, cioè l’approfondimento delle novità contenute nel Dl 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 16 settembre 2011 n. 216.
La pubblicazione, appunto, con il testo delle disposizioni di maggiore interesse per gli operatori del diritto contenute nella legge di conversione del Dl 138/2001 e l’analisi delle innovazioni fiscali più importanti completano il lavoro iniziato sul numero 39 del settimanale del 1° ottobre 2011 (si veda pagina 10 e seguenti). In questo numero, dunque, ci concentriamo sulle norme del decreto relative ai temi fiscali e tributari. Innanzitutto, l’inasprimento della disciplina delle società non operative, meglio conosciute come “società di comodo” per l’uso che se ne fa allo scopo di nascondere redditi e ricchezza con obiettivi di
evasione o elusione delle imposte. Poi, l’incremento dal 20 al 21 per cento, a decorrere dal 17 settembre 2011, dell’aliquota Iva ordinaria applicabile alle operazioni rilevanti. Infine, il quadro della disciplina dei reati tributari o, più correttamente, dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Quanto alla prima questione, il Dl 138/2011 interviene sulla disciplina delle società di comodo con alcune previsioni: si incrementa il prelievo Ires sul reddito minimo, che passa dal 27,5% (l’aliquota ordinariamente applicabile ai redditi conseguiti dalle società di capitali) al 38 per cento. In relazione all’aumento della misura dell’Iva ordinaria, il decreto precisa che la nuova aliquota del 21% deve essere applicata alle operazioni effettuate a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione. Per quanto riguarda i reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la novella introdotta dal decreto ha soppresso le attenuanti finora in vigore per le dichiarazioni fraudolente e ha modificato gli importi al cui superamento è ancorata la punibilità. Entrambe le norme non possono essere applicate retroattivamente. Niente più sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, inoltre, per i reati tributari citati e per l’occultamento o distruzione di documenti contabili. Previsto inoltre l’aumento, in controtendenza rispetto alla riforma del 2005, dei termini prescrizionali per i reati. Apre il monografico di ottobre il testo della legge di conversione
del Dl 138/2011, con le disposizioni richiamate, l’appendice con le modifiche apportate al codice procedura civile. Chiude, infine, il fascicolo la guida alla lettura, la mappa dell’attuazione e l’analisi degli esperti.
(a cura di Rosa Maria Attanasio, Carmine De Pascale e Luigi Petrella)