Il licenziamento per giusta causa deve sempre essere corroborato da un ragionamento sulla proporzionalità della sanzione che gustifichi la graduazione della pena. Non è sufficiente, dunque, il mero richiamo da parte del giudice alla sussistenza di una infrazione al codice disciplinare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 22129/2011, accogliendo il ricorso di un cassiere di supermercato licenziato per aver accreditato sulla propria fidelity card i punti della spesa accumulati dai clienti del supermercato, e rinviando per la decisione alla Corte di appello di Milano.
Per la Suprema corte, infatti, “giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa”. Simili specificazioni “hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità”.
All'opposto: “Nel caso in esame la Corte territoriale, al fine di giudicare la proporzionalità della sanzione, ha omesso ogni considerazione riguardo alla graduazione della pena, limitandosi ad affermare la sussistenza della fattispecie disciplinare”.
Bocciato, invece, il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata predeterminazione delle sanzioni disciplinari. La Corte ha chiarito che “il codice disciplinare aziendale non necessariamente deve contenere una analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e, in relazione allo loro gravità, delle corrispondenti sanzioni secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale statuale”. Ma “è sufficiente che sia redatto in forma che renda chiare le ipotesi di infrazione, sia pure dandone una nozione schematica e non dettagliata delle varie prevedibili o possibili azioni del singolo”.