L’indennità di frequenza prevista per i minori extracomunitari affetti da invalidità deve essere erogata anche a chi è privo della carta di soggiorno.
La Corte costituzionale, infatti, con la decisione n. 329 di oggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289.
Secondo i giudici di Palazzo della Consulta, l’attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale, idoneo per il rilascio della carta di soggiorno, potrebbe «comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di soggetti che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare», se non, addirittura, vanificarle in toto.
Il trattamento irragionevolmente differenziato che la norma impone - basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno - vìola il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto più gravemente in quanto essi si riferiscono a minori in condizione di disabilità.