ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Iscrizione all'albo dei legali comunitari per l'abogados italiano
Corte di cassazione - Sezioni unite - Sentenza 15 novembre-22 dicembre 2011 n. 28340
22 dicembre 2011

L’ordine non può negare l’iscrizione all’albo riservato agli avvocati comunitari stabiliti, al legale italiano che va prima in Spagna ad iscriversi all'apposito albo e poi torna in patria per lavorare. La Corte di cassazione, con la sentenza 28340, esclude qualunque possibilità, sia per gli ordini professionali sia per il Consiglio nazionale forense, di derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce,  in merito all’esercizio della professione. L’abogados nostrano vince dunque una battaglia che aveva perso in prima battuta con l’ordine di Palermo poi con il Cnf.

 

Diverse le motivazioni fornite a sostegno di un rifiuto che aveva comunque accomunato i due pareri. Secondo l’ordine Palermitano la direttiva 98/5/Ce, invocata dal ricorrente, si applicherebbe soltanto ai cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello stato membro al quale si chiede l’abilitazione. Mentre il Consiglio nazionale forense subordinava l’iscrizione allo svolgimento di un tirocinio teorico pratico presso un legale abilitato e al superamento dell’esame di Stato.  Paletti – spiega la Suprema Corte -  che sono il segnale di una discrezionalità vietata dalle norme dell’Unione. E gli ermellini non mancano di ricordare le uniche due strade, che possono essere imposte a chi si laurea in un altro paese membro, per ottenere l’abilitazione in Italia.  Chi vuole il riconoscimento immediato del titolo può avvalersi della normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali, indicata dalla direttiva 5/36/Ce attuata dal Dlgs 115/1992. La richiesta di iscrizione immediata va fatta al ministero della Giustizia che, su parere dell’apposita conferenza di servizi, individua con un decreto, le prove da sostenere per compensare eventuali diversità di formazione.


Diversa la strada scelta dal ricorrente che, con l’opzione due, aveva deciso per la procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001.  L’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata, in questo caso, soltanto alla prova dell’iscrizione presso la corrispondente autorità di un altro Stato membro,  è poi necessario solo agire d’intesa con un avvocato iscritto all’albo italiano. Dopo tre anni di affettiva attività in Italia è possibile chiedere l’iscrizione all’albo ordinario, dimostrando al consiglio dell’ordine di aver svolto un’attività regolare. La strada del “parcheggio” triennale, nell’albo dei comunitari stabiliti, salva dalla prova attitudinale imposta invece a chi chiede l’immediato riconoscimento del titolo e il conseguimento della qualifica.  Il giudice comunitario – spiega la Cassazione – considera l’interesse pubblico sufficientemente garantito sia dalla prova attitudinale sia dal triennio di esercizio  con il titolo del paese d’origine.  E quanto va bene al legislatore e al giudice comunitario non può essere messo in discussione dagli ordini professionali né integrato con i desiderata del Consiglio nazionale forense.   

 

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