È possibile per enti ed istituzioni che erogano servizi di assistenza sanitaria, senza fine di lucro, cedere all’Inps i crediti vantati nei confronti dello Stato in luogo del pagamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, affinché l’obbligazione si estingua è necessario che il credito sia certo e che il debitore riconosca la propria posizione debitoria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2414/2012.
Per la Suprema corte, infatti, “la validità ed efficacia della cessione, da parte de datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all’osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico, scrittura privata autenticata […]) presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l’atto di cessione all’istituto previdenziale e all’amministrazione debitrice, e che quest’ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l’estinzione dell’obbligazione contributiva”.