È illegittima la cosiddetta “tassa sulle calamità naturali” inserita in sede di conversione del Milleproroghe dello scorso anno. Bocciato dunque il provvedimento che impone alle regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere ai fondi della protezione civile per fronteggiare situazioni di crisi. Con un tempismo che non può non essere registrato, la Consulta, il giorno dopo l’approvazione al Senato del Milleproroghe 2012, richiama il parlamento al rispetto dei requisiti di necessità e urgenza nella conversione dei decreti legge approvati dal Governo.
La censura di costituzionalità
A sollevare il caso davanti alla Corte costituzionale sono state Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana. I giudici della Consulta, con la sentenza n. 22/2012, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del Dl 225/2010, il Milleproroghe, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 10/2011, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.
La reprimenda della Consulta
Com’è noto, il testo dei decreti legge diventa spesso una corsia preferenziale per inserire provvedimenti di ogni genere. E proprio contro questa prassi si è scagliata oggi la Consulta. “I cosiddetti decreti milleproroghe, - scrive la Corte - che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento”.
Mentre, le disposizioni in esame "regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi".
Ragione per cui “sono del tutto estranee alla materia e alle finalità” del decreto e perciò costituzionalmente illegittime, per violazione dell’articolo 77, secondo comma, Costituzione.
La lesione dell’autonomia regionale
Ma le questioni di costituzionalità sono fondate anche nel merito. Infatti, imporre alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ne lede l’autonomia e dunque il primo comma dell’articolo 119 Costituzione.
Alle Regioni i costi senza il potere decisionale
Violato altresì il quarto comma dell’articolo 119 della Carta, sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse. Peraltro, osservano i giudici “l’obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l’evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore”. Ed anche se scatta la sospensione dei versamenti, osserva la Corte, alla fine del periodo di crisi le obbligazioni rimangono comunque valide.
Le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione: “le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni», al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali”.
La riserva di legge in materia tributaria
Infine, anche la previsione contenuta nel comma 5-quater, secondo cui «il Presidente della regione interessata» è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti, si pone in contrasto con l’articolo 23 Costituzione, in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria, e con l’articolo 123 sempre della Costituzione, poiché lede l’autonomia statutaria regionale nell’individuare con norma statale l’organo della Regione titolare di determinate funzioni.