DANNO E RISARCIMENTO
Risarciti i parenti dell'immigrato vittima di incidente stradale anche se manca la reciprocità
Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 2 febbraio 2012 n. 1493
02 febbraio 2012

I parenti dell’immigrato deceduto in un incidente stradale hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non anche se manca il criterio di reciprocità con il Paese di origine della vittima.

Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale l’articolo 16 delle disposizioni preliminari del codice civile nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo ancora in vigore, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato. Ne consegue che anche allo straniero è sempre consentito domandare al giudice italiano, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona avvenuta in Italia.

 

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