Tabella unica nazionale non coerente, per il Cds rischio disapplicazione
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Danno biologico: arriva la tabella unica nazionale. Sì al codice antimafia
Danno non patrimoniale: si alle tabelle milanesi con ristoro anche degli aspetti esistenziali
Si intravede la strada per una soluzione “nazionale” alla questione della tabelle sul danno biologico. In risposta ad una interpellanza parlamentare di ieri, che chiedeva al Governo il ritiro della tabella unica contenuta nello schema di decreto varato dal Governo nell’agosto 2011, il sottosegretario alle Infrastrutture, Guido Improta, ha proposto, per uscire dall’empasse, il recepimento dei suggerimenti del Consiglio di Stato, e la ripresentazione del testo emendato al Consiglio dei ministri per il varo definitivo.
Un iter travagliato
Il 3 agosto scorso, infatti, il Consiglio dei ministri aveva varato con uno schema di decreto la Tabella unica nazionale per le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, in attuazione dell'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 7 settembre 2005 n. 209). Ne era seguita una poggia di critiche per il pesante taglio dei risarcimenti - anche del 50% - rispetto alle tabelle del comune di Milano, che negli ultimi anno sono state il riferimento prima volontario e poi - dopo la sentenza 12408/2011 della Cassazione – obbligatorio, in quanto «equo», per la maggior parte dei tribunali italiani. A queste si è unita poi una sorta di “bocciatura” da parte del Consiglio di Stato, Parere 17 novembre 2011 n. 4209, e l’iter del decreto si è di nuovo arenato.
I rilievi del Consiglio di Stato
Tre i rilievi principali mossi da Palazzo Spada, in primis, il non aver tenuto conto che l'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni disponeva che l'incidenza sul valore della menomazione degli spetti dinamico relazionali della vita del danneggiato dovesse crescere in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi stessi. Una mancanza grave che, ammoniva la Corte, se non colmata avrebbe comportato il rischio di disapplicazione delle tabelle da parte del giudice civile, vanificando lo sforzo fatto. L’altro rilievo, era un’esortazione ad estendere, per analogia, i parametri anche ad altre discipline risarcitorie quando vengano lesi diritti alla persona (come la salute) sostanzialmente sovrapponibili ma determinati da fatti diversi dalla circolazione stradale (come la colpa medica o le cadute accidentali in buche stradali). E, infine, veniva sottolineata l’assenza di una disciplina transitoria.
La posizione del Governo
Dunque, secondo il sottosegretario alle Infrastrutture Guido Improta: “Piuttosto che ritirare il provvedimento si ritiene preferibile proporlo al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva in un testo che tenga conto di tutti i suggerimenti del Consiglio di Stato, determinando una necessaria armonizzazione e una sostenibile revisione in aumento dei risarcimenti che ne conseguono". Entrando nel merito dell’interpellanza presentata da Enzo Raisi (Fli), Improta ha rilevato che invece di "ritirare il provvedimento in quanto ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, si ritiene che tale impegno possa essere mantenuto nel suo aspetto sostanziale, ovvero come impegno a riesaminare e valutare con la massima attenzione tutte le questioni in occasione della concertazione con il ministero della Salute per la predisposizione del testo da sottoporre all'esame definitivo del Consiglio dei ministri".
Il bilanciamento degli interessi
"L'Rc auto - ha osservato il sottosegretario - costituisce un sottosistema dell'apparato normativo della responsabilità civile con tanto di disposizioni speciali che, grazie all'assicurazione obbligatoria, concorrono a realizzare un sistema di protezione sociale. La circolazione dei veicoli comporta di per sé due tipi di interessi contrapposti: il diritto di circolare e il diritto di essere risarciti per i danni eventualmente subiti dalla circolazione. Il sistema assicurativo - ha quindi sottolineato - è chiamato a conseguire un livello di equilibrio fra le risorse disponibili per assicurarsi e le risorse necessarie per risarcire le vittime. La sostenibilità economica del sistema di protezione assicurativa dipende quindi anche dai livelli economici dei risarcimenti alla persona: a maggiori livelli di protezione corrispondono maggiori risorse da acquisire dai premi assicurativi e quindi maggiori costi e tariffe. È questa l'equazione che dev'essere risolta quando si affronta il problema, certamente di elevato valore sociale, della tutela delle vittime".