Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. (6)
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
(1) (2) (3) (4) (5)
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(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 111, L. 19.05.1975, n. 151, poi dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con sen. C. cost. 23.07.1996, n. 297 è stato da ultimo così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre."
(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".
(3) La rubrica del Titolo e del Capo cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: "LIBRO PRIMO. Delle persone e della famiglia - TITOLO SETTIMO. Della filiazione - CAPO SECONDO. Della filiazione naturale e della legittimazione - SEZIONE PRIMA. Della filiazione naturale - PARAGRAFO PRIMO. Del riconoscimento dei figli naturali".
(4) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 27, D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014. Si riporta di seguito il testo previgente: "Cognome del figlio".
(5) E' costituzionalmente illegittima la norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno (C. Cost. 21.12.2016, n. 286).
(6) E' costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno. (C. Cost. 21.12.2016, n. 286).
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