Articolo 817
Pertinenze

Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO TERZO. Della proprietà - TITOLO PRIMO. Dei beni - CAPO PRIMO. Dei beni in genere - SEZIONE SECONDA. Dei beni immobili e mobili

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

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