Articolo 1974
Annullabilità per cosa giudicata

Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO VENTICINQUESIMO. Della transazione

E' pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

 

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