Articolo 359
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251


Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SECONDO. Dei delitti contro la pubblica amministrazione - CAPO TERZO. Disposizioni comuni ai capi precedenti

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

 

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