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Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
Riforma forense: la proposta del Cnf sullo sportello al cittadino
Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]
LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO UNDICESIMO. Dei delitti contro la famiglia - CAPO QUARTO. Dei delitti contro l'assistenza familiare
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. (1)
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio ; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544. (2) (3)
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(1) La locuzione "potestà dei genitori", citata nel presente comma, è stata così sostituita dall'art. 146, L. 24.11.1981, n. 689.
(2) L' art. 525 c. p., citato nel presente comma, è stato abrogato dall'art. 1 L. 15.02.1996, n. 66.
(3) L' art. 544 c. p., citato nel presente comma, è stato abrogato dall'art. 1 L. 05.08.1981, n. 442.
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