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Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
Riforma forense: la proposta del Cnf sullo sportello al cittadino
Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]
LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO TERZO. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia - CAPO PRIMO. Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)
Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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(1) Il presente comma pur non essendo formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in virtù dell'art. 2738 C.C., che unifica il regime per entrambe le specie di giuramento.
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