Articolo 650
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251


Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]

LIBRO TERZO. Delle contravvenzioni in particolare - TITOLO PRIMO. Delle contravvenzioni di polizia - CAPO PRIMO. Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza - SEZIONE PRIMA. Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica - PARAGRAFO PRIMO. Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi o con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

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