Articolo 99
Estensione al difensore dei diritti dell'imputato

Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250


Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]

LIBRO PRIMO. Soggetti - TITOLO SETTIMO. Difensore

1.Al difensore competono le facolta` e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest`ultimo.

2.L'imputato puo` togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
                                                 

 

 

 

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