Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250
Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]
LIBRO SECONDO. Atti - TITOLO PRIMO. Disposizioni generali
1. E' vietata la
pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non
più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini
preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare .
3. Se si procede al dibattimento, non
è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
fascicolo per il dibattimento, se non
dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in
grado di appello . E' sempre consentita
la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (1).
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2 . In tali casi il
giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per
le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando
sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di
Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla
sentenza irrevocabile e la pubblicazione
è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le
parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di
parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il
buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la
legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello
Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei
testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E` vietata la pubblicazione delle generalità e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati
dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il
minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione . E' altresì vietata la
pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque
portare alla identificazione dei suddetti minorenni. (4)
6 bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona
privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si
trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo
di coercizione fisica salvo che la persona vi consenta. (3)
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti
non coperti dal segreto. (2)
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(1) E' costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell'art. 114 c. p.p. nella parte in cui non
consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il
dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo
grado (C. Cost. 20 - 24.02.1995 n. 59 G.U. S.S. 01.03.1995, n.
9).
(2) La rubrica del presente articolo è stata così
modificata dall'art. 14, L. 16.12.1999,
n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296).
(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 14, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U.
18.12.1999, n. 296).
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, L. 03.05.2004, n. 112, con
decorrenza dal 06.05.2004. Si riporta di seguito il testo
previgente:
"6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati
dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale
per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il
minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione ."