Articolo 114
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250


Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]

LIBRO SECONDO. Atti - TITOLO PRIMO. Disposizioni generali

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare .

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello . E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (1).

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2 . In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. E` vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione . E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. (4)

6 bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica salvo che la persona vi consenta. (3)

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto. (2)

 

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(1) E' costituzionalmente illegittimo il terzo comma dell'art. 114 c. p.p. nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado (C. Cost. 20 - 24.02.1995 n. 59 G.U. S.S. 01.03.1995, n. 9).

(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 14, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296).

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 14, L. 16.12.1999, n. 479 (G.U. 18.12.1999, n. 296).

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, L. 03.05.2004, n. 112, con decorrenza dal 06.05.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione ."

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