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Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
Riforma forense: la proposta del Cnf sullo sportello al cittadino
Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250
Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]
LIBRO QUARTO. Misure cautelari - TITOLO PRIMO. Misure cautelari personali - CAPO PRIMO. Disposizioni generali
1.Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni diconcreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita` della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita` rilevabile anche d`ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne` nella mancata ammissione degli addebiti (1);
b) quando l'imputato si e` dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalita` e circostanze del fatto e per la personalita` della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita` organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e` prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. (1)
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(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 3 della L. 08.08.1995 n. 332 recante "Modifiche al Codice di Procedura Penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa". (G.U. 08.08.1995, n. 184).
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