Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250
Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]
LIBRO QUARTO. Misure cautelari - TITOLO PRIMO. Misure cautelari personali - CAPO PRIMO. Disposizioni generali
1.Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze
attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede,
in relazione a situazioni diconcreto ed attuale pericolo per
l'acquisizione o la genuinita` della prova, fondate su circostanze
di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di
nullita` rilevabile anche d`ufficio. Le situazioni di concreto ed
attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
dichiarazioni ne` nella mancata ammissione degli addebiti (1);
b) quando l'imputato si e` dato alla fuga o sussiste concreto
pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga
che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di
reclusione;
c) quando, per specifiche modalita` e circostanze del fatto e
per la personalita` della persona sottoposta alle indagini o
dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi
precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi
commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza
personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti
di criminalita` organizzata o della stessa specie di quello per cui
si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della
stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia
cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali
e` prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni. (1)
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(1) La presente lettera è stata così sostituita
dall'art. 3 della L. 08.08.1995 n. 332
recante "Modifiche al Codice di Procedura Penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto
di difesa". (G.U. 08.08.1995, n. 184).