Riservato agli abbonati
Archivio rivista in PDF
Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
Riforma forense: la proposta del Cnf sullo sportello al cittadino
Codice della Strada
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 maggio 1992, n. 114
Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285
Titolo 5 - Norme di comportamento
1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativoall'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24,00 a euro 94,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. (1)
-----
(1) La misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:
- dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);
- dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);
- dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Si riporta di seguito il testo previgente:
"3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.".
Riservato agli abbonati
Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138