Articolo 181
Esposizione dei contrassegni per la circolazione

Codice della Strada
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 maggio 1992, n. 114


Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285

Titolo 5 - Norme di comportamento

1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativoall'assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24,00 a euro 94,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180. (1)


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(1) La misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:

- dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);

- dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);

- dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;

- dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.".

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