LIBERTÀ DI STABILIMENTO
Cgue, centri scommesse: bocciato il regime italiano sulle distanze minime
Corte di giustizia Ue - Sentenza 16 febbraio 2012 - Causa riunite C-72/10 e C-77/10
(Guida al Diritto) 16 febbraio 2012
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Ennesima bocciatura per il sistema italiano di regolamentazione dei centri scommesse. In particolare, la normativa è discriminatoria nei confronti dei nuovi bookmaker che trovano un mercato già occupato da altri operatori al riparo di norme restrittive della libertà di insediamento. Nel mirino della Corte di giustizia, sentenza 16 febbraio 2012, cause C-72/10 e C-77/10, è entrata la diposizione che impone una distanza minima da rispettare tra i punti di vendita delle scommesse. Un vincolo contrario al diritto dell’Unione in quanto mira a proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti.

 

Il quadro normativo

La nostra normativa prevede un sistema di concessioni per l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse messe in palio attraverso una gara pubblica. La prima tranche di autorizzazioni venne concessa nel 1999, le gare però esclusero le società per azioni quotate. Una previsione dichiarata illegittima nel 2007 dalla Corte di giustizia (Cause C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04). Nel 2006 l’intero comparto del gioco venne riformato (Dl 2006/223) con l’obiettivo dichiarato di adeguarsi alle norme Ue, stabilendo, però, che i nuovi punti di vendita delle scommesse dovevano rispettare una distanza minima rispetto a quelli concessi nel 1999.

 

A questo punto i gestori italiani di Centri di trasmissione di dati (CTD), legati alla società inglese Stanley International Betting Ltd, presenti sul territorio con 200 agenzie, sono stati accusati di esercizio abusivo della attività, per aver effettuato la raccolta di scommesse senza rispettare le prescrizioni della normativa italiana. A sentire puzza di bruciato è stata la Corte di cassazione che, investita del procedimento, ha ritenuto sussistere dei dubbi riguardo alla compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantite dal diritto dell’Unione.

 

La motivazione della Corte

Da qui il rinvio alla Cgue. Per i giudici di Lussemburgo l’obbligo delle distanze minime rispetto agli operatori già esistenti produce l'effetto di proteggere le posizioni commerciali già acquisite a discapito dei nuovi concessionari, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista commerciale.

 

Un tale regime potrebbe essere giustificato soltanto qualora il suo reale obiettivo non fosse quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, ma ciò dovrà essere verificato in concreto dal giudice nazionale.

 

Inoltre, la Corte ha dichiarato che i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ostano a che “vengano applicate sanzioni […] nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione”. E ciò “anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione”. E anche questo dovrà essere appurato dal giudice italiano.

 

Infine, le norme contemplanti la decadenza delle concessioni qualora il titolare abbia proposto giochi non autorizzati “devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che invece non avviene nel caso di specie”. Nondimeno, anche in questo caso, spetta in via di principio al giudice nazionale verificare tali elementi.

 

Per la Stanleybet è una vittoria piena

Secondo la Compagnia di scommesse del Regno Unito Stanleybet “La Corte ha riconosciuto le discriminazioni subite dalla compagnia”. “Anche le gare Bersani del 2006 - prosegue una nota aziendale -, così come le gare Coni del 1999, non superano quindi il vaglio di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea”. Per la Stanleybet però “Le critiche mosse dalla Corte di Giustizia non si limitano al bando Bersani, ma rivelano una portata ben più significativa, riflettendo condotte reiterate dalle Autorità italiane (Legislatore ed AamS) in tutti i bandi di gara successivi, fra i quali, la nuova gara delle concessioni on-line e quella delle nuove concessioni VLT, ambedue del 2011”.

Secondo l'Agicos (Agenzia giornalistica concorsi e scommesse) “La pronuncia di oggi rischia di avere ripercussioni pesanti sull'intero sistema. L'Italia facendo poi da guida a altri Paesi come Francia e Spagna ha adottato infatti per i giochi un sistema di concessioni: le compagnie che vogliono commercializzare giochi devono partecipare a una gara indetta dai Monopoli di Stato”.

 

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