COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
Dall'Unione europea due anni agli Stati membri per garantire processi penali più trasparenti
Direttiva 2012/13/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali
Marina Castellaneta (Guida al Diritto) 06 giugno 2012

La tutela delle garanzie procedurali in ambito Ue va rafforzata per assicurare una cooperazione giudiziaria effettiva tra gli Stati membri. Per aumentare il livello di fiducia reciproca, essenziale anche per il riconoscimento delle decisioni giudiziarie, il Consiglio e il Parlamento Ue hanno adottato la direttiva 2012/13 del 22 maggio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 142, p. i ss.) che impone agli Stati membri l’applicazione di regole minime nel quadro dell’informazione dei diritti a indagati e imputati nei procedimenti penali, inclusi coloro che sono destinatari di un mandato di arresto europeo. Nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A tal proposito, è stata inserita una clausola di non regressione: in pratica, le disposizioni della direttiva non possono in alcun modo limitare o derogare ai diritti alle garanzie procedurali previste nella Carta di Nizza, dalla Cedu, da altri atti internazionali o dal diritto interno se quest’ultimo offre garanzie più ampie.
L’atto Ue, che fissa una soglia minima nella comunicazione dei diritti al di sotto della quale non si può andare, dovrà essere recepito entro il 2 giugno 2014 e si applicherà indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza di indagati e imputati. Tuttavia, se uno Stato membro prevede che le sanzioni siano applicate da un’autorità diversa da un tribunale, come nel caso di infrazioni al codice della strada, l’autorità competente potrà essere esclusa dall’applicazione della direttiva.
Questo il meccanismo, articolato in una comunicazione dei diritti che può avvenire anche oralmente e in una comunicazione scritta. Per quanto riguarda il primo profilo, l’articolo 3 dispone, con riferimento ai diritti processuali, che sia indicato il diritto a un avvocato, le condizioni di accesso al gratuito patrocinio, il diritto di essere informato dell’accusa, quello all’interpretazione e alla traduzione e il diritto al silenzio.
Riguardo invece all’obbligo di informazione scritta, l’articolo 4 stabilisce che ogni persona indagata o imputata in uno Stato membro debba ricevere “una comunicazione dei diritti” che contenga informazioni utili alla propria difesa. In particolare, devono essere incluse informazioni sulla possibilità di contestare la legittimità dell’arresto, un riesame della detenzione, di avvalersi della libertà provvisoria se previsto dal diritto interno, Necessario poi segnalare nella comunicazione il diritto di accesso agli atti di indagine, la possibilità di informare le autorità consolari o un’altra persona, il diritto di accesso all’autorità medica di urgenza, il numero massimo di ore o giorni “in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria”.
Essenziale, per garantirne l’effettività, che la comunicazione dei diritti sia formulata non solo con un linguaggio semplice, ma anche in una lingua comprensibile al destinatario.
Per assistere le autorità nazionali nella redazione della “carta dei diritti” da comunicare ai destinatari, l’allegato I fornisce un modello indicativo per le informazioni a indagati e imputati e l’allegato II per le persone arrestate sulla base di un mandato di arresto europeo.

 

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