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RASSEGNA LEX24 - CIVILE
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Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 24 settembre 2010, n. 20180

Fallimento - Accertamento del passivo - Dichiarazioni tardive - Posizione del creditore - Partecipazione ai piani di riparto dell'attivo dichiarati esecutivi - Limiti - Sospensione della procedura nelle more dell'ammissione del credito tardivamente insinuato - Esclusione - Accantonamento ex art. 113 della legge fallimentare a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi - Esclusione
 
Il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento (art. 101 legge fallimentare) può partecipare solo ai piani di riparto dell'attivo dichiarati esecutivi dopo la definitiva ammissione del credito, ed unicamente nei limiti della disponibilità residua esistente in tali riparti e per la percentuale che i creditori di pari grado ricevono nello stesso riparto, senza che, in presenza di crediti che siano in corso di accertamento, debba procedersi ad accantonamenti - e senza, quindi, debba provvedersi alla sospensione del riparto finale in attesa della previa definizione delle relative controversie - non essendo tali accantonamenti normativamente previsti, né essendo consentita l'applicazione analogica od estensiva dell'art. 113 della legge fallimentare la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica.

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Sentenza del 22 febbraio 2002, n. 2627

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMI NISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE 


Appartiene alla competenza giurisdizionale dell'AGO la controversia Insorta, in tema di liquidazione del compenso del commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, tra il commissario stesso e l'autorità di vigilanza, incidendo la stessa su posizioni di diritto soggettivo; e non spiega influenza la circostanza che la determinazione del compenso sia compiuta con atto amministrativo avente carattere di provvedimento autoritativo e discrezionale. 

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 19 aprile 2001, n. 5769

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GE NERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE SULLE CONTESTAZIONI CONCERNENTI IL COMPENSO
 
Il provvedimento emesso dal Tribunale sulle contestazioni del commissario liquidatore concernenti il compenso liquidatogli dall'autorità di vigilanza, incidendo su diritti soggettivi, è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione, ma difetta l'interesse se la censura attiene all'incapienza del piano di riparto a soddisfare il suo credito, perché in tal caso la liquidazione è a carico dell'Erario, ai sensi degli articoli 1 e 2 legge 19 luglio 1967 n. 587 richiamati dall'art. 6 legge 17 luglio 1975 n. 400.

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