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Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
Riforma forense: la proposta del Cnf sullo sportello al cittadino
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Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 24 settembre 2010, n. 20180
Fallimento - Accertamento del passivo - Dichiarazioni
tardive - Posizione del creditore - Partecipazione ai piani di
riparto dell'attivo dichiarati esecutivi - Limiti - Sospensione
della procedura nelle more dell'ammissione del credito tardivamente
insinuato - Esclusione - Accantonamento ex art. 113 della legge
fallimentare a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi -
Esclusione
Il creditore ammesso tardivamente al passivo del fallimento (art.
101 legge fallimentare) può partecipare solo ai piani di
riparto dell'attivo dichiarati esecutivi dopo la definitiva
ammissione del credito, ed unicamente nei limiti della
disponibilità residua esistente in tali riparti e per la
percentuale che i creditori di pari grado ricevono nello stesso
riparto, senza che, in presenza di crediti che siano in corso di
accertamento, debba procedersi ad accantonamenti - e senza, quindi,
debba provvedersi alla sospensione del riparto finale in attesa
della previa definizione delle relative controversie - non essendo
tali accantonamenti normativamente previsti, né essendo
consentita l'applicazione analogica od estensiva dell'art. 113
della legge fallimentare la cui previsione è da ritenersi
tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il
processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione
analogica.
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile - Sentenza del 22 febbraio 2002, n. 2627
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMI NISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE
Appartiene alla competenza giurisdizionale dell'AGO la controversia
Insorta, in tema di liquidazione del compenso del commissario
liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa,
tra il commissario stesso e l'autorità di vigilanza, incidendo
la stessa su posizioni di diritto soggettivo; e non spiega
influenza la circostanza che la determinazione del compenso sia
compiuta con atto amministrativo avente carattere di provvedimento
autoritativo e discrezionale.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile - Sentenza del 19 aprile 2001, n. 5769
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO
LIQUIDATORE - IN GE NERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE SULLE
CONTESTAZIONI CONCERNENTI IL COMPENSO
Il provvedimento emesso dal Tribunale sulle contestazioni del
commissario liquidatore concernenti il compenso liquidatogli
dall'autorità di vigilanza, incidendo su diritti soggettivi,
è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111
Costituzione, ma difetta l'interesse se la censura attiene
all'incapienza del piano di riparto a soddisfare il suo credito,
perché in tal caso la liquidazione è a carico
dell'Erario, ai sensi degli articoli 1 e 2 legge 19 luglio 1967 n.
587 richiamati dall'art. 6 legge 17 luglio 1975 n. 400.
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