Stretta sulla criminalità informatica. Da ora in poi la confisca del computer alla base del reato informatico sarà obbligatoria e le macchine verranno messe a disposizione della polizia per il contrasto ai crimini telematici. La Commissione giustizia del Senato, infatti, in sede deliberante ha definitivamente approvato il Ddl “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” che modifica, fra l’altro, il codice penale.
Obbligo di confisca
Il testo si compone di tra articoli. Il primo - “Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici” - aggiunge, all’articolo 240 del Cp, un terzo caso di confisca obbligatoria: quella dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati (previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617- quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del Cp). Come accadeva anche prima, invece, la confisca non si applica se la cosa o il bene “o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato”, e quest’ultima è una novità. Mentre scatta comunque nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del Cpc.
Assegnazione dei beni
L’articolo 2 - “Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati informatici” - inserisce l’articolo 86-bis al Dlgs 271/1989, prevedendo che i beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, “a seguito di analisi tecnica forense”, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di reati (473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del Cp) sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia. Tali beni al termine del procedimento di confisca vengono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l’uso o, nel caso non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici o ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
Reati contro la personalità individuale
In ultimo, l’articolo 3 – “Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale” - invece, prevede che i beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile ecc.) sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l’uso.