Non è responsabile di appropriazione indebita, ma commette un illecito civile, il datore di lavoro che non versa il quinto dello stipendio ceduto dal dipendente. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza 20 ottobre 2011 n. 37954, annullando - perché il fatto non sussiste - la precedente condanna di primo grado, confermata dalla Corte di appello di Lecce, a nove mesi di reclusione e 600 euro di multa.
L’accusa al legale rappresentante di una società era quella di essersi appropriato, per 5 mesi consecutivi, del denaro che una dipendente aveva ceduto pro solvendo ad una banca a seguito di un prestito erogatole, pur facendo figurare il prelievo in busta paga.
Per la Suprema corte però “non ricorrendo alcuna ipotesi di conferimento di denaro ab externo, il mero inadempimento ad opera del datore di lavoro dell’obbligazione di retribuire, con il proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all’art. 646 del codice penale”. Non potrà dunque “ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo”.
La suprema corte afferma perciò il seguente principio di diritto “non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo”.