Misure alternative
Lavoro socialmente utile se non c'è opposizione del condannato
Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza 2-8 febbraio 2012 n. 4927
08 febbraio 2012

Per sostituire la detenzione domiciliare con il lavoro socialmente utile è sufficiente che il condannato non si opponga e non è necessaria la sua richiesta. La Corte di cassazione, con la sentenza 4927, nega che incomba sul condannato l'obbligo, non solo di fare domanda per il lavoro socialmente utile, ma anche di indicare l'ente presso il quale svolgere l'attività e di ottenerne il consenso. Gli ermellini censurano così il comportamento della Corte d'Appello  di Torino, che aveva rifiutato di accogliere la domanda del ricorrente desideroso di sostituire la detenzione domicilare con il lavoro di pubblica utilità. Un desiderio che non poteva essere soddisfatto - secondo i giudici di merito- perché il ricorrente non aveva fornito quanto richiesto: indicazione dell'ente, consenso, e calendario delle giornate lavorative da impiegare. Richieste che la Suprema corte bolla come ultronee, spiegando che spetta invece al giudice individuare i tempi e i modi per l'espiazione alternativa della condanna. Anzi, la corte precisa che per il lavoro di pubblica utilità non è necessaria neppure la domanda specifica da parte del diretto interessato, basta che non ci sia opposizione alla proposta. Gli ermellini ammettono che sul punto c'è stata una sentenza (sezione VI 7 luglio 2011 n.31145) in linea con quanto stabilito dalla corte d'Appello ma invitano a superare l'orientamento.

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