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Il Tribunale di Bologna interviene su un argomento di interessante richiamo, non foss'altro per il fatto che, nella quotidianità, non è infrequente imbattersi, anche per il comune cittadino, nella richiesta di rilasciare attestazioni autocertificative nell'ambito degli svariati rivoli della burocrazia amministrativa.
Ricordiamo che per "autocertificazione" si intende “la certificazione prodotta dall'interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, L. 15/1968) e rappresenta, cioè, la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico, in modo più semplice e con meno oneri, nel contesto dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi (iniziativa che, invece, può essere utilizzata nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali). Come noto, le norme sulle autocertificazioni sono contenute nella Legge n.15/1968 (art. 2) e sono, poi, state raccolte nel più recente D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 ("Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"), che ha ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificati.
Le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni ricadono nella previsione di cui all'art. 76 del T.U., il quale individua i diversi livelli di trasgressione illecita riferibili a “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico” e rimanda, per gli aspetti punitivi, alle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali in materia. Così rievocati i contorni della fattispecie possiamo, anzi tutto, osservare come la normativa in tema di autocertificazioni prescriva all'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 2000, la necessità di requisiti formali per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi (le stesse devono, invero, essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), ma che la eventuale inidoneità, ai fini amministrativi, di un'autocertificazione prodotta senza l'osservanza di una delle condizioni previste dalla citata norma, non esclude, comunque, la configurabilità dell'illecito penale (Cass, Sez. V, sent. n. 16275/2010 [ud. del 16-03-2010]).
Se ci soffermiamo ad analizzare la condizione prevista dall'art. 483 c.p. trattata dalla pronuncia del Tribunale di Bologna, è possibile inoltre notare come il requisito dell'atto che sia "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati sussista anche quando la prova possa essere ritenuta, da chi è preposto alla sua valutazione, invalida o insufficiente, perché ciò non equivale a dire "inesistente". Invero, l'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, al quale occorre richiamarsi, ai fini della verifica circa la sussistenza o meno del reato, descrive direttamente la condotta penalmente rilevante come quella di "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico", rinviando quindi, per la sanzionabilità di tale condotta, al codice penale ed alle leggi speciali in materia, senza minimamente prevedere, come ulteriore requisito, la oggettiva idoneità probatoria delle dichiarazioni anzidette; e quanto detto per la evidente ragione che essa è insita nella loro stessa natura, quale emerge dalla formulazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 secondo cui sono "comprovati" mediante dette dichiarazioni gli "stati, qualità personali e fatti" successivamente indicati nella medesima disposizione normativa (Cass., Sez. V, sent. n. 20570/2006 [ud. 10-05-2006]). Per le medesime considerazioni, la falsità sussiste indipendentemente dal fatto che quanto dichiarato possa poi essere verificato nella sua esatta dimensione dal destinatario dell'atto (Cass., Sez. V, sent. n. 38748/2008 [ud. del 09-07-2008]).
L'orientamento consolidato del Supremo Collegio è, poi, nel senso che, mentre la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 ai fini, ad esempio, di partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. (Cass., Sez. 5, sent. 20570 del 10-5-2006, Esposito; Sez. 5, sent. 5122 del 19-12-2005, Grossi), dall'altro va tenuta distinta la condotta della mera presentazione di un'autocertificazione ideologicamente falsa in un contesto in cui la falsa verità è destinata ad essere recepita per l'emanazione o efficacia di un atto pubblico, dalla ulteriore condotta della successiva effettiva attestazione, sulla base di quanto dichiarato nell'inveritiera autocertificazione che, per chi ha redatto falsa autocertificazione, integra il diverso e concorrente reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (cass., S.U., sent. 35488/2007 Scelsi). Sotto il profilo soggettivo, il dolo del delitto di falso andrà, invece, escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (Cass., Sez. VI, sent. 15485/2009; Sez. 5, sent. 1963 del 21-2-2000, Veronese ed atri; Sez. 2, sent. 2593 del 23-2-1990, Pasini).
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