Reati contro la persona
Riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.: norma anacronistica che non collima con la realtà
Corte di Cassazione, Sentenza 10 gennaio 2012, n. 251
Marilisa Bernardis, esperta di Diritto dell'Immigrazione 21 febbraio 2012

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Il fenomeno incontrollato di flussi migratori è sovente accompagnato dal mercato di esseri umani e dalla coartazione psicologica a lavorare in condizioni  inumane e turni massacranti di lavoro. Secondo la Corte di Cassazione non scatta il reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.  perché la norma prevede la sussistenza di uno stato di soggezione continuativa visto che i stranieri extracomunitari non erano stati privati della libertà di autodeterminarsi e di alternative alle condizioni di lavoro contestate.

Il reato di riduzione in schiavitù:dal Codice Rocco alla svolta giurisprudenziale
La necessità di adattare il quadro normativo e culturale in tema di tratta di persone e schiavitù risalente all’epoca fascista al quotidiano turpe mercato di esseri umani ha reso edotto il Legislatore ad un intervento mirato. La pressante necessità di introdurre nuove fattispecie ad hoc è finalizzata a migliorare il quadro culturale e sociale venutosi a creare negli ultimi decenni in conseguenza alla massiccia – e talora anche drammatica - introduzione di persone nel nostro Paese di masse trattate alla stregua di “oggetti”. L’urgenza si è palesata abbisognando il nostro codice penale di un apparato normativo consono a questa incombente realtà, non scevra di strascichi umani e sociali.
L’introduzione normativa in materia non deve sottacere al rispetto dei principi di legalità (art. 25 comma 2 Costituzione), nei suoi corollari imprescindibili di tassatività e determinatezza, che  governano la fattispecie penale incriminatrice.
Prima della riforma del 2003, il codice Rocco considerava la schiavitù come una vera e propria condizione giuridica, uno status di diritto. Si trattava di sottomissione totale al potere altrui.

La sua repressione veniva collocata nella sezione I (delitti contro la personalità individuale) del Capo I (delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (dedicato alla tutela della persona) del Libro II del Codice Penale con gli artt. 600 “Riduzione in schiavitù”(con reclusione da 5 a 15 anni), art. 601 c.p. “Tratta e commercio di schiavi”(con pena da 5 a 20 anni di reclusione) e l’art. 602 c.p. riguardante “l’alienazione e acquisto di schiavi”(con pena da 3 a 12 anni di reclusione).

L’incipit di un vero e proprio cambiamento si è avvertito con l’entrata in vigore della Costituzione.
Da un lato l’art. 2 della stessa Costituzione impone al Legislatore di valorizzare quei diritti inviolabili dell’uomo imprescindibili di ogni civiltà che voglia definirsi tale, dall’altro l’art. 10 della stessa stabilendo che l’ordinamento giuridico debba conformarsi alla norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e l’art. 11 che consente limitazioni di sovranità per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, hanno reso necessario un intervento ad hoc del Legislatore per conformarsi ai principi internazionali ormai riconosciuti.
Il diffondersi di nuove forme di schiavitù e tratta di esseri umani trova la sua base nella globalizzazione dei mercati e delle relazioni economiche e sociali, che pongono a diverso contatto grandi masse di diseredati con l’economia più avanzata. Si è fatta strada un proliferarsi di organizzazioni criminali dedite non solo alla tratta intesa come perdita della libertà, ma come traffico di persone qualificate come merce di scambio ed abbassata al rango di oggetto.

E’ stato provvidenziale l’intervento degli organismi internazionali che hanno negli anni intensificato gli sforzi per prevenire e reprimere inaccettabili ed allarmanti comportamenti.
L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: "art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servit. - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
I primi commentatori hanno sottolineato come la norma descriva due ipotesi delittuose: rispettivamente la “riduzione o mantenimento in schiavitù” e “riduzione o mantenimento in servitù”.

Per quanto riguarda la  prima riconduce alla nozione di “schiavitù” “all’esercizio su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà”. La norma rinvia alle norme di ordinamenti che riconoscono formalmente la proprietà sull’uomo come istituto giuridico. Si ritiene che si possano comprendere anche nozioni di condizioni di schiavitù “di mero fatto”: esistono fonti di riduzione in schiavitù praticate in contesti sociali (magari costituite da un’etnica, da una sottocultura, da una religione) che le ammettono e le giustificano. Basti pensare al fenomeno dei c.d. minori argati trattasi di bambini ceduti da nomadi stranieri ad altri nomadi, dietro compenso, i quali una volta introdotti nel territorio italiano e inseriti in una nuova famiglia con la condizione, appunto di argati, vengono addestrati a commettere furti o borseggi sotto pena di maltrattamenti o vessazioni.

 L’art. 600 c.p. riguarda sia queste servitù sia un nuovo concetto di servitù di fatto: si tratta di quelle situazioni di assoggettamento non asseverate da prassi o consuetudine diffuse, ma ugualmente nocive e pervasive nella psiche e nel fisico della persona. Il soggetto passivo è ridotto in una situazione esistenziale da non essere in grado di esercitare le libertà proprie di ogni individuo. A ciò si aggiunga che il “nuovo” art. 600 c.p. nel riferimento a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà intende anche prerogative non positivizzate ovvero non legittimate dall’ordinamento giuridico. Quindi vengono compresi sia le tipiche facoltà inerente al diritto di proprietà, cioè godere e disporre, sia l’esercizio di diritti reali minori. Tali facoltà e diritti devono essere esercitati: l’agente deve esercitare i poteri a lui riferibili nel contesto di riferimento.

Invece la seconda figura prescinde dal richiamo al diritto domenicale sia dalla “condizione analoga”ora del tutto soppressa. Per evidenziare  il disvalore della fattispecie, il Legislatore distingue due momenti: lo sfruttamento coattivo di una persona e la condizione di assoggettamento dall’altro. La sinergia tra queste due condizioni permette di individuare il reato de quo quando la persona diventa una “cosa” poiché la sua vita è interamente determinata a sistematicamente finalizzata per la realizzazione di utilità godute da soggetti terzi. Sul piano strutturale siamo di fronte ad un reato complesso: lo sfruttamento è un effetto della costrizione che deve essere l’espressione di una situazione di soggezione continua. Per “costringimento” si deve intendere assoggettamento ad attività contra voluntatem e per “sfruttamento” non  è esaustiva la sua connotazione esclusivamente economica. Due sono, quindi,  i momenti della fattispecie: lo sfruttamento coattivo di una persona da un lato, e la condizione di assoggettamento del soggetto sfruttato dall’altro. Lo sfruttamento deve avere ad oggetto le prestazioni della vittima: questa utilità dovrà essere effettivamente percepita. 

Riguardo “alla riduzione e al mantenimento in uno stato di soggezione continuativa” essa deve avvenire con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. In particolare di recente la Cassazione è intervenuta in ordine all’approfittamento di una situazione necessità. Ma di tale intervento illuminante della Cassazione, verrà, oltre nella esposizione, commentata la decisione.

Riguardo all’elemento soggettivo, secondo i principi fondamentali e generali del dolo, occorre la rappresentazione e volontà degli elementi della fattispecie ovvero la consapevolezza e la volontà di esercitare su altri dei poteri che risultano corrispondenti almeno ad un diritto reale.
L’ultimo comma dell’art. 600 c.p. si occupa delle circostanze aggravanti speciali: “la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".


La sentenza della Corte di Cassazione n. 251 del 10 gennaio 2012
Il fatto: sia il Pubblico Ministero che da imputato presentano ricorso – per motivi diversi – contro  l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un amministratore di una società di produzione di energia fotovoltaica ritenuto responsabile per aver impiegato in condizioni di tempo inumane e sotto ricatto di licenziamento dei lavoratori extracomunitari.
A carico dell’uomo erano stati ravvisati l’associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le vittime erano costrette a lavorare “in condizioni di sfruttamento con protrazione dell’orario di lavoro anche oltre le dodici ore giornaliere ed in situazioni ambientali di pioggia e terreno fangoso e con retribuzioni inferiori a quelle pattuite”, accettate dai sottoposti a seguito di minacce di “licenziamento”.
Il provvedimento impugnato però – pur confermando la misura cautelare della custodia in carcere –  esclude i dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ex art. 600 c.p. sulla scorta del fatto che la fattispecie normativa prevede la sussistenza di uno stato di soggezione continuativa. Tale situazione di carenza di stato di soggezione continuativa era ravvisata non era tale da privare i soggetti passivi della libertà di autodeterminarsi e di alternative alle condizioni di lavoro contestate, laddove invece le condizioni erano state “accettate in quanto ritenute comunque convenienti”, seppure con la minaccia di “licenziamento” in caso di rifiuto. Quest’ultima rientrava invece nel reato di estorsione, dove l’ingiusto profitto era rappresentato dal risparmio nella corresponsione di una minore retribuzione, realizzabile peraltro anche approfittando della condizione di inferiorità, derivante dalla situazione di clandestinità in cui versavano alcuni tra i lavoratori; quest’ultima situazione integrava i gravi indizi rispetto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998).
Senza entrare nel merito della sentenza, la libertà di autodeterminarsi in ordine all’accettazione dell’offerta di lavoro da parte di lavoratori extracomunitari è ampiamente opinabile e discutibile, poiché lo stato di necessità confonde il diritto con la soggezione per ottenere sostentamento. Ben diverso sarebbe invece nell’ipotesi in cui tale situazione si arricchisca di altri

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