REGOLAMENTO DI COMPETENZA
Al giudice di pace anche le pretese da liti immobiliari
Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 19 ottobre 2011 n. 21582
20 ottobre 2011

La competenza del giudice di pace si amplia e investe anche le controversie in materia di immobili quando abbiano ad oggetto un risarcimento del danno o comunque una somma di denaro e non il titolo di proprietà. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione con l’ordinanza 21582/2011.


La controversia riguardava la richiesta di risarcimento del danno da parte di un condominio di Reggio Calabria nei confronti dell'impresa edile per difetti di costruzione del fabbicato per una somma di quasi 2mila euro.

 

La suprema Corte ha dichiarato “la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di un esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato”.


Mentre “devono ritenersi escluse le sole azioni reali immobiliari”, le azioni cioè la cui causa petendi sia costituita da un diritto reale. Ammessa, dunque, la competenza del giudice di pace quando si tratti di azioni personali “ancorché riferite ad un immobile”.

 

Fra le ragioni che hanno mosso la Suprema corte, oltre a motivazioni strettamente giuridiche, quali la medesima competenza prevista dal codice in materia di cause relative a beni mobili ed al denaro, la indivduazione della causa petendi in un titolo obbligatorio personale ecc., anche valutazioni di economia processuale per non ingolfare i tribunali con cause minori. 

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